Dimensione testo » A+ | A–

Basta regali alle cave: rilasciare le concessioni e porre fine al danno erariale

Share
Print Friendly, PDF & Email

 

Al Sindaco di Carrara

Ai consiglieri comunali

All’assessore al marmo

Al dirigente del settore marmo

Alla Commissione marmo

 

Il Comune, in dissesto finanziario, fa regali milionari ai titolari di cava

La situazione finanziaria di Carrara è disastrosa: tra gli esborsi per ripianare le voragini nei bilanci delle partecipate e quello per la strada dei marmi (riservata ai camion del marmo, ma interamente pagata dai cittadini) siamo il secondo Comune più indebitato d’Italia e lo resteremo per decenni. Così, mentre la città cade a pezzi, un edificio dopo l’altro, il Comune non ha i soldi per la riparazione e la manutenzione, taglia i servizi e aumenta le tasse ai cittadini.

Questo quadro sconfortante rende ancor più intollerabile l’ingente perdita di entrate del marmo causata dalla colpevole inerzia del Comune nel rilascio delle concessioni di cava e dalla sua ostinazione a concordare con gli industriali del marmo tariffe di tutto favore, ben lontane dal valore di mercato. Basti pensare che per lo statuario ed altri marmi pregiati (del valore medio di 800-1.000 €/t) il Comune, pur avendo piena facoltà di applicare senza alcuna trattativa il canone dell’8% (cioè 64-80 €/t), si gingilla da due anni in un tira e molla con gli industriali ai quali ha chiesto 37 €/t, scendendo poi a 32 (oggi, dopo la rottura delle trattative, ne chiede 40). Non ci risulta che ai normali cittadini sia consentito trattare un dimezzamento delle proprie tasse; perché lo si consente agli industriali del marmo?

 

La giustificazione del sindaco: la situazione è complessa, richiede tempo

La giustificazione addotta dal sindaco è che la situazione giuridica delle cave è complessa: non basta infatti affermare che le cave sono dei cittadini, ma occorre ottenerne il riconoscimento giuridico. In particolare, bisogna rivedere il regolamento degli agri marmiferi e occorre una battaglia legale per eliminare la posizione di rendita dei beni estimati che rappresentano circa il 30% delle cave, spesso col marmo più pregiato. Altrimenti ci sarebbe il rischio di ricorsi e di sentenze che potrebbero mettere in ginocchio il Comune, com’è avvenuto nel 2003 con la sentenza che dichiarò illegittima la tassa marmi. In conclusione, ci sarebbero tutte le migliori intenzioni di affrontare il problema, ma occorrerà tempo.

 

Ma sono 17 anni che il Comune indebolisce deliberatamente la propria posizione

La giustificazione, però, non convince. Nei 17 anni trascorsi dal 1995, infatti, gli amministratori hanno lavorato in direzione opposta modificando più volte il regolamento, ma solo per indebolire la posizione del Comune.

Reintroducendo nel regolamento la perpetuità di fatto della concessione e introducendo la possibilità di concordare tariffe con gli industriali, si è permesso di aggirare in triplice modo il principio di canoni in relazione al valore di mercato del marmo stabilito dalla L. 724/94: 1) non sono state rilasciate le concessioni e, dunque, non sono stati fissati i relativi canoni, 2) in loro vece sono state concordate tariffe molto basse e 3) il principio è stato interpretato alla rovescia, contro legge: i marmi più pregiati pagano una percentuale del valore di mercato (1,35%) inferiore a quella (5,75%) dei marmi più scadenti.

Viene da chiedersi se amministratori e consiglieri fossero tanto sprovveduti da non rendersi conto del danno che stavano arrecando ai cittadini; in ogni caso, un Comune completamente asservito agli interessi degli industriali non avrebbe saputo fare meglio!

È importante ricordare che –con la sentenza della Corte Costituzionale n. 488 del 20/11/95 e la promulgazione della L.R. n. 104 del 5/12/95 “Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara”– il regolamento degli agri marmiferi del 1995 (adottato dal Comune il 29/12/94 e approvato dal Cons. Reg. Toscano con deliberazione del 28/2/95) aveva superato il vaglio di ogni verifica di legittimità (come ulteriormente confermato dal TAR Toscana, sez. I, con sentenza n. 1111/1999).

A causa delle modifiche autolesionistiche apportate in seguito dagli amministratori, invece, il regolamento presenta oggi elementi di illegittimità; in particolare:

  • il prolungamento della durata della concessione a 29 anni e il suo rinnovo automatico (art. 9), hanno reintrodotto la perpetuità del diritto estense, in piena contraddizione con la sentenza C. Cost. 488/95;
  • l’art. 10 ter ha precluso la potestà del Comune di stabilire il canone, affidando le controversie ad un collegio arbitrale; per comprenderne il senso basta paragonare la concessione di cava all’affitto di un appartamento: quale proprietario è così stupido da introdurre contrattualmente il principio che, se l’inquilino ritiene troppo alto il canone d’affitto, si nomina un arbitro per stabilirne l’entità?
  • l’art. 10 sexies (che dà facoltà di concordare con gli industriali una tariffa comprensiva del canone e del contributo regionale) ha introdotto di proposito, in modo surrettizio, uno stratagemma per eludere il principio del canone commisurato al valore di mercato (stabilito dall’art. 32, comma 8, della L. 724/94) arrecando enormi danni alle casse comunali.


Ripristinare la legittimità del regolamento e introdurre miglioramenti

Affinché non trascorrano inutilmente altri 17 anni, ci permettiamo di suggerire un percorso che, nel pieno rispetto della legge, consenta di portare ordine e certezze nell’escavazione e di rimpinguare le stremate casse comunali, scongiurando i ricorsi o, comunque, ponendosi in una botte di ferro per vincerli.

Il primo punto fondamentale è ripristinare il regolamento del 1995 (la cui legittimità, come sopra detto, è solidamente assodata), riportandolo così allo spirito originario: le cave, in quanto patrimonio dell’intera comunità carrarese, devono apportare benefici ad essa; il profitto degli imprenditori deve perciò essere subordinato a questo fine e ogni posizione di rendita deve essere soppressa. Occorre dunque eliminare dal regolamento sia le vere e proprie illegittimità introdotte in seguito, sia tutte quelle modifiche che hanno indebolito la posizione del Comune e subordinato l’interesse pubblico a quello privato. A tal fine sarebbe dunque sufficiente ripristinare integralmente il regolamento del 1995.

Considerato che il nuovo regolamento, anche se identico a quello del 1995, dovrà essere nuovamente sottoposto all’approvazione della Regione, è tuttavia opportuno cogliere l’occasione per apportarvi alcuni miglioramenti. Avanziamo perciò alcuni suggerimenti, fermo restando che, vista l’estrema delicatezza e importanza della questione, il Comune dovrà affidarsi ai consigli di avvocati della massima autorevolezza in materia (Cesare Piccioli, Fabio Merusi, Franco Battistoni Ferrara):

  • eliminare il rinnovo automatico delle concessioni;
  • ridurne la durata a 10 anni;
  • alla loro scadenza, se ne preveda la messa all’asta con canone base pari all’8% del valore di mercato (suscettibile di solo rialzo); ancora meglio se, come dagli intenti dichiarati dal Comune, il canone verrà portato al 10% del valore di mercato;
  • nel disciplinare di concessione introdurre la condizione di una data percentuale minima (es. 30%) dei blocchi estratti che deve essere lavorata nel Comune, con la clausola di caducazione della concessione in caso di inottemperanza;
  • prevedere la revoca della concessione nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel disciplinare;
  • prevedere la videosorveglianza in ogni cava (in particolare di tutto ciò che entra ed esce);
  • stimare il reale valore di mercato delle varie qualità di marmo. A tal fine è utile istituire un Osservatorio dei prezzi di tutte le qualità di marmo estratto dalle cave di Carrara, utile per aggiornare il canone di concessione ogni due anni. Considerato che stranamente (o intenzionalmente?) non vi sono listini dei blocchi, occorrerà esaminare i listini dei lavorati (lastre, piastrelle, ecc.) e, deducendo i costi della lavorazione, risalire al valore dei blocchi.


Nel frattempo si applichi l’attuale regolamento in modo più favorevole ai cittadini

Affinché perfino la doverosa modifica del regolamento non sia utilizzata come pretesto per dilazionare ulteriormente i tempi (prolungando ancora di anni gli indebiti vantaggi per gli industriali), è necessario che fin da subito (in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento) si applichino quegli articoli dell’attuale regolamento che rispettano lo spirito di quanto sopra detto:

il Comune sospenda definitivamente ogni trattativa con gli industriali e proceda a rilasciare entro 6 mesi le concessioni utilizzando la procedura dell’art. 10 del regolamento (canone in relazione al valore di mercato), anziché quella dell’art. 10 sexies (la facoltà di concertare tariffe con gli industriali, introdotta dagli amministratori contro l’interesse del Comune);

  • a tal fine, il Comune deliberi il rilascio della concessione a tutti coloro che nel 1996 hanno presentato regolare domanda, fissando l’importo del canone all’8% del reale valore di mercato dei blocchi;
  • se entro due mesi il richiedente non sottoscrive la sua accettazione, decade da ogni diritto (come stabilisce l’art. 5 del regolamento) e il Comune può assegnare la concessione ad altri.

Va osservato che con questa procedura, che rispetta rigorosamente la legge, il Comune si coprirebbe le spalle da ogni eventuale ricorso e aumenterebbe alla grande gli introiti del marmo. L’ovvio prerequisito è che il Comune stimi l’effettivo valore di mercato del marmo, interrompendo la pratica delle clamorose sottostime, unicamente finalizzate a sostanziosi sconti agli industriali.

È appena il caso di osservare che le tariffe per i blocchi (da 5 a 40 €/t) richieste dal Comune il mese scorso a ciascuna cava corrispondono all’8% del valore di blocchi il cui prezzo di mercato va da 62 a 500 €/t. Poiché il prezzo di mercato è ben superiore, anche queste tariffe sono largamente sottostimate. Per evitare il protrarsi del danno erariale il Comune deve perciò ritirare le lettere inviate alle cave e le relative proposte tariffarie e procedere, come sopra detto, a rilasciare le concessioni con canoni commisurati al reale valore di mercato.

 

Il problema dei beni estimati

Sebbene sia necessario affrontare con decisione il chiarimento della situazione dei beni estimati, è fondamentale precisare che il regolamento sugli agri marmiferi può e deve essere modificato subito: a tal fine, infatti, non è affatto necessario né opportuno attendere tale chiarimento. Non ha pertanto alcun fondamento l’argomentazione della complessità dei beni estimati addotta dal sindaco a giustificazione preventiva dei futuri ritardi nel rilascio delle concessioni, oltreché della passata inerzia pluridecennale del Comune.

I beni estimati propriamente detti comprendono le cave concesse in godimento perpetuo con l’editto del 1751 di Maria Teresa Cybo Malaspina a coloro che ne detenevano l’estimo da almeno da 20 anni; va precisato che anche queste cave sono soggette al pagamento del canone: l’unica differenza dalle altre cave, infatti, è la perpetuità della concessione.

La situazione sul terreno dei beni estimati è tuttavia tutta da accertare. Infatti, poiché nel 1751 non esisteva un catasto geometrico particellare, tali cave non vennero identificate e iscritte in apposite mappe. In seguito le cave vennero riportate in singole mappe in modo sommario, senza precisarne i confini né la superficie. Nel 1824 Maria Beatrice D’Este, al fine di verificare le cave in legittimo possesso e di far intestare al Comune quelle occupate senza titolo, istituì il catasto geometrico particellare; tuttavia, poiché l’apposita commissione non verificò le autodichiarazioni di possesso, le intestazioni delle cave in tale catasto fanno fede solo del possesso, non della sua legittimità. Inoltre, poiché le piccole cave beni estimati del 1751 si sono in seguito allargate a dismisura occupando agri comunali, è oggi impossibile –mancando planimetrie e misure– identificare sul terreno i reali confini del 1751.

L’unico rimedio a questa situazione ingarbugliata è quello indicato dalle relazioni dei prof. avv. Paolo Barile e Franco Battistoni Ferrara: considerare i sedicenti Beni Estimati come Investiture Minerarie che, a norma della Legge di unificazione mineraria del 1927, possono rientrare nell’ambito delle concessioni. A tal fine ogni titolare di presunti beni estimati deve fornire la prova della effettiva superficie risultante dall’editto del 1751. Considerati gli ampi margini di incertezza derivanti dalla mancanza o insufficienza della documentazione storica, è opportuno che la Regione Toscana emani una legge sui Beni Estimati che ne definisca la superficie e la natura giuridica.

 

Come chiarire la posizione giuridica di tutte le cave (beni estimati compresi)

Resta infine il problema di distinguere i titolari di concessione perpetua (beni estimati propriamente detti) dai titolari di cave in piena proprietà. Per i primi occorre dimostrare l’iscrizione all’estimo nel 1731, per i secondi la piena proprietà del terreno sul quale è stata aperta la cava. La differenza è della massima importanza poiché i veri proprietari (probabilmente inesistenti) non sono soggetti a concessione né al pagamento del canone, mentre le cave iscritte all’estimo nel 1731 godono solo di una concessione perpetua (anziché temporanea); per il resto sono soggette al pagamento del canone come tutte le altre.

Per i beni estimati propriamente detti (i mappali oggetto della sanatoria del 1751) è necessario consultare gli Estimi del tempo, mentre per i mappali intestati successivamente a privati nel catasto si dovrà ricorrere ad altri archivi pubblici (archivi di Stato di Massa, Modena e Lucca) e privati per distinguere le cave in vera proprietà da quelle in semplice possesso (necessitanti di concessione). Ciò perché dal 1751 ad oggi non si è provveduto a chiarire la posizione giuridica di ciascuna cava e poiché al catasto, perdurando le incertezze, molte cave sono state intestate a privati senza documentarne la loro effettiva proprietà. È evidente il dovere di chiarire la posizione giuridica di ciascuna cava.

Ciò premesso, ci permettiamo di suggerire al Comune come procedere.

  • Per tutte le cave accatastate come “in concessione” (anche se in realtà prive della concessione) e come “concordate” (quelle prive di titolo concessorio i cui occupanti sottoscrissero nel 1905 –in occasione del Nuovo Catasto Terreni– una dichiarazione in cui riconoscevano la proprietà del Comune e, in attesa della concessione, si impegnavano a pagare un canone), il Comune proceda subito al rilascio della concessione;
  • per quelle “contestate” (i cui occupanti non sottoscrissero nel 1905 la dichiarazione sopra citata, comprendenti anche i beni estimati e le cave di proprietà privata non dimostrata) il Comune proceda con la massima solerzia a richiedere agli interessati di produrre la dimostrazione catastale che chiarisca la loro posizione giuridica;
  • in attesa di tali chiarimenti giuridici (e dell’auspicabile emanazione di una legge regionale sui beni estimati), il Comune rilasci subito la concessione anche a tutte le cave contestate. Ciò rappresenterebbe un formidabile stimolo per i titolari ad attivarsi per verificare autonomamente la propria posizione giuridica, producendo la necessaria documentazione; è ovvio infatti che, in assenza di dimostrazione, gli interessati non possono avanzare alcuna pretesa. Il rilascio della concessione consentirebbe dunque di concludere in un tempo relativamente breve quella verifica della situazione giuridica delle singole cave che è stata rimandata per quasi tre secoli.

È dunque evidente che non solo non vi è alcun bisogno di attendere il chiarimento della situazione giuridica di ogni cava per procedere al rilascio delle concessioni ma che, al contrario, proprio il rilascio delle concessioni a tutte le cave è lo strumento chiave per chiarire in tempi brevi la loro situazione giuridica.

È appena il caso di rammentare che ogni ritardo nel porre fine all’attuale situazione di illegittimità nel comparto dell’escavazione comporta perdite erariali milionarie per le casse comunali. In tal caso gli amministratori dovranno risponderne non solo politicamente ai cittadini, ma anche personalmente (di tasca propria) alla Corte dei Conti.

Carrara, 8 giugno 2012
Legambiente Carrara

 



Per saperne di più:

Sul nuovo Regolamento degli agri marmiferi proposto da Legambiente al consiglio comunale:

Gli Atti dell’incontro di presentazione della proposta di nuovo Regolamento degli agri marmiferi (15/2/2013)

Ecco il nuovo Regolamento degli agri marmiferi proposto da Legambiente (9/2/2013)

La deliberazione su cave, beni estimati, regolamento agri marmiferi proposta da Legambiente al consiglio comunale (9/2/2013)

Sui canoni di concessione delle cave, entrate comunali, illegittimità, proposte:

Finalmente si modifica la L.R. sulle cave: appello al Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi  (4/10/2012)

Cave: Legambiente chiede un’indagine alla commissione antimafia (11/8/2012)

Cave: illegittimità e danno erariale. Esposto contro amministratori a Procura e Corte dei Conti (12/7/2012)

Regolamento agri marmiferi, tariffe, concessioni: serve una vera svolta (23/2/2012)

Più soldi dalle cave? Basta demagogia: il Comune rispetti la legge! (30/11/2011)

Carrara aumenta le tasse per non far pagare le cave che smaltiscono abusivamente le terre (7/7/2011)

Tariffe marmo: ecco la proposta di Legambiente (6/5/2011)

Canoni di concessione cave: le scelte del Comune impoveriscono la città. Esposto a Procura e Corte dei Conti (14/10/2010)

 


Share