Premessa
Con la sua ordinanza n. 724 del 24/4/2008, il giudice Bartolini, riconoscendo le ragioni di cittadini, associazioni e comitati, ordinava al Comune di Carrara di adempiere ad 11 disposizioni.
La disposizione n. 8 recitava: il giudice dispone che il Comune di Carrara «autorizzi l’asporto di scaglie di marmo e di detriti solo per quanto deriva dall’attività estrattiva corrente, escludendo lo sfruttamento dei ravaneti già consolidati fino all’apertura della strada dei marmi, con limitazione progressiva tendente allo zero nel termine di tre mesi».
Nel corso della consulenza tecnica d’ufficio affidata dal giudice Pulvirenti al dott. Lomi, è emersa una controversia sull’interpretazione di questa disposizione.
Marco Tonelli (consulente di parte del comune) sostiene che la disposizione del giudice non ha richiesto alcuna attuazione, in quanto il comune non ha dato alcuna autorizzazione alla sola asportazione di ravaneti che, quindi sono asportati solo nell’ambito dei piani di coltivazione delle cave.
Giuseppe Sansoni (consulente di parte dei cittadini) sostiene che la disposizione del giudice ordina la sospensione dell’asportazione dei ravaneti, a prescindere dal fatto che essa sia inserita o meno nel piano di escavazione.
Pertanto secondo il comune l’asportazione dei ravaneti può continuare esattamente come prima, mentre secondo i cittadini deve essere sospesa. Come vi vede, si tratta di posizioni inconciliabili.
Se ne riporta il carteggio, onde rendere esplicite le motivazioni della controversia e le rispettive ragioni.
1. Nota del dott. Tonelli, 5/8/2010
… (omissis) …
Cogliamo, inoltre, l’occasione per evidenziare l’“irritualità” dell’operato del consulente tecnico dei ricorrenti, che di sua iniziativa ha trasmesso un resoconto su quanto discusso nel ricordato incontro del 28/07/2010, resoconto che ovviamente non può assumere alcun valore.
Purtuttavia, nello spirito di massima collaborazione che il Comune di Carrara intende fornire all’attività del consulente nominato dal Giudice, riteniamo opportuno fornire alcuni chiarimenti utili alla comprensione delle diverse problematiche, in particolare di quelle relative alla disposizione n. 8 della citata Ordinanza n. 724/2008.
Tale disposizione prevede che il Comune autorizzi l’asporto di scaglie di marmo e di detriti solo per quanto deriva dall’attività estrattiva corrente, escludendo lo sfruttamento dei ravaneti già consolidati fino all’apertura della strada dei marmi.
Orbene, il Comune ha sempre sostenuto che questa disposizione non ha richiesto alcuna attuazione per il semplice motivo che non esiste e non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione per la sola asportazione di scaglie e detriti né dalle cave, né dai ravaneti già consolidati, che sono quelli esistenti da lungo tempo.
Al riguardo si precisa per l’ennesima volta che non esistono dati da fornire per accertare se la disposizione è stata attuata, in quanto manca proprio l’oggetto della disposizione, cioè l’autorizzazione all’asporto di scaglie e detriti.
L’autorizzazione all’escavazione viene infatti rilasciata solo ed esclusivamente per l’estrazione di marmo in blocchi, mentre l’asportazione di scaglie e detriti derivanti dall’abbattimento dei blocchi (che sono considerati sotto prodotti in quanto hanno un impiego certo ed economicamente valido) è prevista solo all’interno delle cave autorizzate come attività inserita nei piani di coltivazione per lo sviluppo razionale delle lavorazioni e per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Se questa asportazione non avvenisse, è del tutto evidente che l’accumulo continuo di scaglie e detriti derivanti dall’estrazione corrente di blocchi, provocherebbe l’intasamento delle cave con gravi ripercussioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con l’impossibilità a proseguire la stessa coltivazione delle cave.
Relativamente ai ravaneti, occorre evidenziare che per gran parte delle cave carraresi, in cui la coltivazione viene condotta negli stessi siti da tempi anche secolari, lo sviluppo delle lavorazioni può comportare, per l’apertura di nuovi fronti o per le riprese dall’alto, la rimozione di detriti accumulati dalle vecchie lavorazioni: anche in questi casi l’asportazione dei detriti non è autorizzata autonomamente ma è prevista nei piani di coltivazione autorizzati.
Si precisa inoltre che le autorizzazioni all’escavazione sono rilasciate per un periodo di tempo medio/lungo (mediamente cinque, sette, nove anni) in quanto i piani di coltivazione prevedono l’avanzamento graduale delle lavorazioni, che si sviluppano in fasi successive coordinate e collegate tra loro.
… (omissis) … Marco Tonelli
2. Nota del dott. Sansoni, 7/8/2010
La logica dell’ordinanza del tribunale
La logica dell’ordinanza Bartolini è molto chiara. Preso atto che una parte rilevante del PM10 di Carrara proviene dal transito dei camion del marmo, mira a ridurla attraverso un insieme coerente di misure finalizzate a:
- ridurre le polveri rilasciate da ciascun camion, attraverso il lavaggio (disposizioni n. 1, 2, 3) e dispositivi antinquinamento (disp. n. 4);
- ridurre il numero di transiti giornalieri, in particolare di quelli di scaglie e terre, attraverso la sospensione di quei viaggi che possono essere rinviati fino all’entrata in funzione della strada dei marmi (disp. n. 6 e 8) senza paralizzare l’attività estrattiva;
- misure complementari quali posti di controllo (disp. 5), pulizia delle strade montane (asfaltatura e canaline: disp. n. 7 e 9), riduzione della velocità (dossi: disp. 10), viabilità alternativa (disp. 11).
I detriti derivanti dall’attività estrattiva corrente
Per meglio comprendere la disposizione n. 8 è utile chiarire l’origine dei detriti. Come precisato nella nota del dott. Tonelli, le autorizzazioni all’escavazione sono rilasciate esclusivamente per l’estrazione del marmo in blocchi.
Durante questa estrazione si generano detriti (dalle terre del cappellaccio e dal marmo fratturato) in quantità piuttosto elevata, mediamente attorno al 70% [Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAER) pone il limite del 70%; in altre parole non devono essere autorizzate cave in cui i detriti superano il 70% del materiale totale estratto].
A nostro parere, sono questi i detriti che il giudice Bartolini considera “derivanti dall’attività estrattiva corrente”.
I detriti non derivanti dall’attività estrattiva corrente
Poiché in passato i ravaneti hanno coperto interi versanti, accade spesso che una cava, per predisporre la futura apertura di nuovi fronti, debba prima rimuovere i detriti che ricoprono il versante. Come precisato anche dal dott. Tonelli, l’operazione è prevista nei piani di coltivazione autorizzati e procede gradualmente, in tempi medio-lunghi (5-9 anni).
A nostro parere sono questi i detriti che il giudice Bartolini considera “NON derivanti dall’attività estrattiva corrente”, la cui rimozione va sospesa fino all’entrata in funzione della strada dei marmi.
Cosa richiede l’ordinanza del tribunale
È evidente, infatti, che l’obiettivo della disposizione n. 8 è quello di ridurre oggi il numero di camion (esigenza fortemente sottolineata dalla dizione “con limitazione progressiva tendente allo zero nel termine di tre mesi”) senza compromettere l’attività corrente di cava, ma semplicemente posticipando le operazioni rinviabili (la rimozione dei detriti finalizzata all’apertura di nuovi fronti di cava).
Dunque il rispetto della disposizione n. 8 richiede che il Comune aggiorni le previsioni del piano di escavazione, sospendendo oggi la rimozione di questi detriti, per poi riprenderla, magari a ritmi superiori agli attuali, dopo l’entrata in funzione della strada dei marmi.
Le ragioni della divergenza
Tutto ciò considerato, risulta evidente la diversità di vedute tra il Comune e le associazioni.
Il Comune, come ribadisce chiaramente il dott. Tonelli nella sua nota del 5 agosto, sostiene che la disposizione n. 8 non ha richiesto alcuna attuazione poiché «non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione per la sola asportazione di scaglie e detriti, né dalle cave, né dai ravaneti consolidati».
Noi, invece, riteniamo che il punto non stia nell’autorizzazione “per la sola asportazione di scaglie e detriti”, bensì nel sospendere l’autorizzazione “all’asportazione di quelle scaglie e quei detriti che non derivano dall’estrazione attuale dei blocchi e che possono essere lasciati in posto fino all’entrata in funzione della strada dei marmi senza impedire l’attività estrattiva corrente”.
Le ricadute pratiche sul numero di transiti
È importante avere la consapevolezza che questa divergenza ha ricadute pratiche non trascurabili sul numero giornaliero di camion. Infatti, se l’asportazione dei detriti fosse limitata solo a quelli derivanti dall’attività di cava corrente, essi rappresenterebbero circa il 70% del materiale trasportato a valle (il restante 30% sarebbe di blocchi). Dai dati forniti dal Comune sui quantitativi trasportati, invece, nel quadriennio 2005-2008 la percentuale di blocchi è oscillata attorno al 18% e quella dei detriti attorno all’82%.
Dunque la differenza tra l’82% reale e il 70% previsto ci dice che circa il 12% è attribuibile all’estrazione dai ravaneti e che il numero di camion potrebbe essere ridotto del 12%, pari a circa 15.600 camion annui (78 camion giornalieri, considerando 200 giorni lavorativi annui). In realtà la percentuale di blocchi escavata è ben inferiore al 18% visto che i dati del Comune riguardano solo i materiali “trasportati” e non considerano le centinaia di migliaia di ton/anno di terre smaltite abusivamente al monte. Pertanto il numero di camion potrebbe essere ridotto in misura sensibilmente superiore.
Sospendere la rimozione dei ravaneti: un’operazione possibile, senza compromettere l’escavazione
Riteniamo peraltro che la sospensione dell’asportazione dei ravaneti finalizzata all’apertura di futuri fronti di cava possa perfino essere concordata con i concessionari di cava senza particolari difficoltà, garantendo loro –dopo l’apertura della strada dei marmi– di recuperare il tempo perduto attraverso un maggior numero giornaliero di camion.
Riteniamo dunque che il Comune, per attuare la disposizione n. 8, debba sospendere l’asportazione dei ravaneti finalizzata all’apertura di nuovi fronti di cava.
Aggiungiamo che tale sospensione potrebbe anche essere limitata ai soli mesi freddi (1° ottobre – 30 marzo), visto che è in questi mesi che si verifica la stragrande maggioranza dei superamenti del limite di legge per il PM10. A dire il vero, questa soluzione non è contemplata nell’ordinanza del tribunale, ma ne rispetterebbe comunque lo spirito.
Giuseppe Sansoni
3. Nota del dott. Sansoni, 21/8/2010
Considerato che l’obiettivo di questa disposizione è palesemente quello di ridurre il numero di camion in maniera consistente («con limitazione progressiva tendente allo zero») e in tempi brevi («nel termine dei tre mesi»), a noi sembra evidente che il giudice Bartolini intendesse consentire la sola asportazione dei detriti prodotti dall’attività estrattiva corrente («solo per quanto deriva dall’attività estrattiva corrente»).
Trattandosi tuttavia di un’interpretazione di carattere legale, si concorda sul rimetterla al Magistrato.
In ogni caso –per quanto appaia evidente che il giudice Bartolini non intendesse certo dare una disposizione che non avrebbe comportato alcuna riduzione, né del numero dei camion, né delle polveri sottili– si fa presente che, anche nella peggiore delle ipotesi, è comunque possibile ridurre le polveri pur mantenendo invariato il numero di transiti annui.
Basterebbe, infatti, ridurre il numero di camion (tendenzialmente a zero) nel semestre freddo e recuperare integralmente i viaggi così persi nel semestre caldo (si vedano i seguenti scenari riportati a titolo di esempio). Si chiede pertanto che –indipendentemente dall’interpretazione che darà il Magistrato– sia concretamente valutata questa possibilità.
Esempi di scenari
Supponiamo, a puro titolo di esempio, che: 1) il numero giornaliero di camion di scaglie si mantenga fisso a 500 nel corso dell’anno; 2) nel semestre caldo le condizioni atmosferiche, favorevoli alla dispersione degli inquinanti, abbattano dell’80% la concentrazione degli inquinanti al suolo; nel semestre freddo le condizioni atmosferiche, meno favorevoli, abbattano tale concentrazione solo del 50%.
Da tale premessa teorica, veritiera come linea di tendenza, per quanto del tutto ipotetica per l’entità della riduzione percentuale degli inquinanti, possono essere tratti i tre scenari seguenti.
Scenario 1: tutti gli attuali camion annui transitano solo nel semestre freddo.
In tale semestre le polveri prodotte dai 1000 camion giornalieri sarebbero abbattute del 50%, lasciando al suolo una concentrazione pari a quella rilasciata da 500 camion, che possiamo definire come 500 “Unità Inquinanti” (U.I.).
Nel semestre caldo, non essendoci il transito di camion, la concentrazione di U.I. sarebbe ovviamente zero.
Pertanto la media annua sarebbe di 250 U.I.
Scenario 2: transitano 500 camion di scaglie sia nel semestre freddo sia in quello caldo (come nelle condizioni attuali).
Nel semestre freddo l’abbattimento del 50% lascerebbe al suolo una concentrazione di 250 U.I., mentre in quello caldo l’abbattimento dell’80% lascerebbe una concentrazione di 50 U.I.
Pertanto la media annua sarebbe di (250 + 50) / 2 = 150 U.I.
Scenario 3: tutti gli attuali camion annui transitano solo nel semestre caldo.
In tale semestre l’inquinamento dei 1000 camion giornalieri, abbattuto dell’80%, lascerebbe al suolo una concentrazione di 200 U.I., mentre in quello freddo, non transitando camion, la concentrazione di U.I. da essi generata sarebbe zero.
Pertanto la media annua sarebbe di 100 U.I.
Appare evidente da questa simulazione che, pur mantenendo invariato il numero annuo di camion, è possibile ottenere una consistente riduzione delle polveri sottili semplicemente distribuendo il transito dei camion in maniera più intelligente durante l’anno.
In poche parole, si tratta di sfruttare il potere di dispersione dell’atmosfera facendo transitare il massimo numero di camion quando le condizioni atmosferiche favoriscono l’allontanamento delle polveri sottili e il minimo numero di camion quando le condizioni atmosferiche ne favoriscono il ristagno al suolo.
Giuseppe Sansoni
4. Nota del dott. Tonelli, 25/8/2010
In relazione alla e-mail dell’8 agosto 2010 con cui il Dottor Sansoni fornisce ulteriori spiegazioni in merito alla disposizione n. 8 dell’Ordinanza Bartolini, ci preme evidenziare quanto segue.
L’interpretazione del tutto “fantasiosa” fornita dal Dottor Sansoni circa tale disposizione (e, più in generale, circa l’intera Ordinanza di cui trattasi) è palesemente smentita dal testo letterale della disposizione stessa.
Infatti, senza nessuna velleità di interpretazione autentica della volontà del Giudice, se fosse come sostiene il Dottor. Sansoni, il Giudice avrebbe potuto molto semplicemente disporre il divieto e/o la riduzione dei transiti degli automezzi che trasportano scaglie di marmo e detriti provenienti dallo sfruttamento dei ravaneti già consolidati.
Tra l’altro, il divieto e/o la riduzione in generale dei transiti degli automezzi che trasportano scaglie e detriti era stata indicata come una delle misure principali da adottare nella relazione conclusiva della consulenza tecnica disposta nel corso del procedimento, per cui il Giudice aveva a disposizione uno strumento specifico per intervenire in tal senso.
Invece, in nessuna parte dell’Ordinanza il Giudice ha espressamente disposto il divieto e/o la riduzione di tali transiti, né di nessun altro tipo di transiti.
Con la disposizione n. 8, il Giudice ha semplicemente prescritto al Comune di non autorizzare l’asporto di scaglie e detriti dai ravaneti già consolidati.
Al di là della terminologia impropriamente usata (non esiste infatti, perché non è previsto dalla normativa, nessun atto di autorizzazione all’asporto di scaglie e detriti), abbiamo già ampiamente spiegato e dimostrato che non esiste nessun autonomo sfruttamento dei ravaneti consolidati e che l’asportazione di scaglie e detriti anche da questi ravaneti è consentita (anzi, è prescritta) solo se rientra in piani di attività estrattiva corrente.
Quindi, non possiamo che confermare per l’ennesima volta che la disposizione n. 8 dell’Ordinanza Bartolini è stata attuata o, meglio, non ha richiesto alcuna attuazione.
Prima di concludere, non possiamo non rilevare che la percentuale del 70% indicata dal Dottor Sansoni circa la produzione di scaglie e terre derivanti dall’attività estrattiva corrente, è anch’esso un dato di pura “fantasia”. Tra l’altro non è assolutamente vero che non devono essere autorizzate coltivazioni di cave in cui i detriti superano il 70% del materiale totale estratto, in quanto il P.R.A.E.R. prevede un quantitativo minimo di produzione di materiali ornamentali (blocchi) non inferiore al 25%, precisando che dal computo dei volumi soggetti al rispetto di tale percentuale deve essere esclusa la quantità di materiale movimentata per le esigenze di preparazione dei fronti di coltivazione, per gli interventi di messa in sicurezza e per la risistemazione ambientale.
Infine, tralasciamo ogni commento circa la ventilata ipotesi di sospensione stagionale di parti dell’attività di lavorazione in cava, dato che lo stesso Dottor Sansoni ha avuto il buon senso di riconoscere che questa ipotesi non è contemplata nell’Ordinanza del Tribunale!!!
Marco Tonelli
5. Nota del dott. Sansoni, 29/8/2010
Abbiamo già spiegato chiaramente la nostra interpretazione.
In merito alla nota aggiuntiva del dott. Tonelli (del 25.08.10) facciamo solo osservare che ne traspare un giudizio ben poco lusinghiero nei confronti del giudice Bartolini: egli, infatti, pur consapevole che non sussisteva alcuna autorizzazione all’asportazione dei detriti dai ravaneti consolidati, si sarebbe preso la briga di disporne una consistente riduzione (“tendenzialmente a zero”) in tempi brevi (“nel termine di tre mesi”)!
Giuseppe Sansoni
Per saperne di più:
Processo polveri sottili: il testo dell’ordinanza del giudice Bartolini, le disposizioni impartite al comune (24/4/2008)