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Ricorso Legambiente: scricchiola il segreto sul marmo estratto

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Da oltre 15 anni Legambiente chiede al Comune i dati sui quantitativi annui dei materiali estratti da ciascuna cava, ma riceve solo dati anonimi che non permettono di identificare le singole cave. Di fronte all’ennesima risposta elusiva e immotivata del Settore Servizi Finanziari-Entrate Cave alla nostra richiesta d’accesso generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il 14/3/23 abbiamo presentato al Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT) un’istanza di riesame solidamente argomentata in punta di diritto.

Si riporta di seguito la risposta del RPCT che, ritenendo fondata la nostra istanza di riesame, annulla parzialmente la decisione immotivata del Settore Servizi Finanziari e gli chiede di riesercitare il proprio potere/dovere di decisione rispettando pienamente le disposizioni di legge.

Ci auguriamo di ottenere finalmente i dati che, riguardando le nostre montagne, tutti i carraresi hanno diritto di conoscere.

Nota: la decisione del RPCT, articolata e solida sul piano giuridico, è di lettura piuttosto impegnativa. Per facilitarne la lettura abbiamo evidenziato in giallo gli elementi essenziali.

 

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza

Carrara, 28/03/2023

A Legambiente Carrara (PEC)

A Ditte elenco in calce (PEC)

Dirigente Servizi finanziari

e p.c. A Sindaca Carrara (posta interna)

A Difensora civica R.T. (PEC)
(Rif. n. 1837/2023)

 

Oggetto: accesso civico generalizzato ex art. 5, D.Lgs n. 33/2013 – Legambiente Carrara –
Istanza di riesame, p.g n. 22206 del 15/03/2023 – Decisione.

Il Segretario Generale / R.P.C.T.

Visto e considerato tutto quanto segue in fatto e diritto.


 

1) Premesse

Visti e richiamati i seguenti atti e documenti:

1) provvedimento p.g. n. 17601/2023 del 06/03/2023 del Settore servizi finanziari-Entrate cave;
2) istanza di riesame in oggetto, presentata il 15/03/2023 da Legambiente Carrara;
3) nota ricusazione competenza della Difensora civica regionale, p.g. n. 20639 del 16/03/2023;
4) comunicazione avvio procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990, p.g. n. 20994 del 17/03/2023;
5) nota di reitero opposizione di Poggio Silvestro Marmo srl, p.g. n. 21775/2023 del 21/03/2023.

 

2) Istanza riesame – In fatto –

Risulta, in fatto, che effettivamente l’Ufficio comunale competente in primo grado, con provvedimento implicito e non espressamente motivato, ha rifiutato parzialmente l’istanza di accesso civico generalizzato di Legambiente Carrara, non provvedendo all’ostensione dell’informazione inerente la titolarità dei dati di estrazione materiali consistente nel fatto che “ciascuna cava fosse contrassegnata dal nome o dal suo numero ufficiale, in modo da renderla ben identificabile”, fornendo invece le tabelle dei dati in maniera anonima.

Risulta, altresì, che l’Ufficio tanto provvedeva, in considerazione delle opposizioni pervenute da parte di numerose ditte cui era stata inviata la notifica prevista dall’art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 33/2013.

La notifica di cui sopra non individuava espressamente quale degli interessi privati tassativamente previsti dall’art. 5-bis, comma 2, radicasse la posizione dei controinteressati legittimati ad opporsi.

Le opposizioni pervenute (n. 40 su 57 controinteressati effettivi, come relazionato dall’Ufficio con mail del 16.03.2023), invece, espressamente individuavano la categoria legale che motivava l’opposizione nella lettera C) dell’art. citato: ”gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.

L’atto comunale oggetto di riesame, dunque, citando le opposizioni pervenute, cui però non faceva espresso rinvio motivazionale neanche per relationem, non conteneva motivazioni in fatto e diritto esplicite, né la necessaria, come si vedrà, comparazione tra interessi contrapposti nella specie.

I riferimenti in diritto che orientavano l’Ufficio decidente, per quanto riferito, era la prassi pacifica di svariati anni senza contestazioni ed un conforme parere dell’Avvocatura comunale del 2018, riferito però al diverso istituto dell’accesso documentale, sub specie di accesso ambientale.

Tanto basta in fatto per passare alle motivazioni e decisioni in diritto, per le ragioni che si diranno.

 

3) Istanza riesame – Diritto –

3.1       Natura giuridica riesame.

L’ articolo 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013 prevede:

“7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6 (ndr trenta giorni), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

In primis, non essendo stato espressamente richiamato in motivazione quale interesse tutelato quello alla riservatezza dei dati personali, lett. a) art. 5-bis, comma 2, si rileva che non ricorre la necessita di richiedere parere al Garante per la protezione dei dati personali.

In secondo luogo, risulta essenziale per il modus decidendi da adottare, chiarire quanto segue.

La natura giuridica, le forme ed i poteri del riesame non sono esplicitati dal D.Lgs. n. 33/2013, ma sono stati indagati dalla prassi ministeriale e dalla dottrina che sono giunti a conclusioni univoche.

La circolare Ministero Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica- n. 1/2019, recante ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” al paragrafo “Il termine per proporre l’istanza di riesame”, chiarisce che:

“ (….) Tale termine, pur non espressamente previsto dall’art. 5, c. 7, del decreto trasparenza, è disciplinato in via generale dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi, al quale l’istituto del riesame è riconducibile. In particolare, ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, il ricorso amministrativo in unica istanza all’organo sovraordinato contro un atto amministrativo non definitivo “deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato e da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza”. Decorso tale termine, il RPCT può dichiarare irricevibile l’istanza, fatti salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche motivazioni dell’istante.”

Non si rinviene specifica giurisprudenza sul punto che smentisca tale tesi.

Vi è, invece, ampia ed autorevole dottrina che richiama e condivide l’applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni all’istanza di riesame. Si citano in tal senso:

– Barbara Neri e Maria Stefania De Rosa, “Profili procedimentali dell’accesso generalizzato”, in Rivista Diritto Amministrativo, fasc. 4, 01/12/2019, pag. 793 e ss.;

-Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato), “Manuale diritto amministrativo”, Giappichelli 2020, p. 598.

In particolare l’articolo Rivista Diritto Amministrativo, esplicita con varie argomentazioni giuridiche (cui si rinvia in adesione) quanto affermato dalla Funzione Pubblica, circa la riconducibilità del riesame de qua al novero dei ricorsi amministrativi gerarchici impropri e conseguente applicabilità del termine decadenziale di 30 giorni di cui all’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971.

Vale solo la pena di confermare quanto ivi affermato e cioè che ai ricorsi gerarchici impropri è certamente applicabile la disciplina di quelli propri, a mezzo del richiamo di risalente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenze n. 2938/2003 e 5234/2003).

Tale disciplina è chiaramente divergente da quella applicabile alla funzione di riesame o autotutela da parte dello stesso organo di primo grado che può culminare nel motivato annullamento o revoca d’ufficio, rispettivamente per motivi di legittimità o di merito (Capo IV-bis, Legge n. 241/1990)

Nel caso del ricorso gerarchico improprio, invece, secondo la tesi maggioritaria che inquadra i ricorsi nell’esercizio della funzione giustiziale, la decisione della P.A. è caratterizzata anche da neutralità e, dunque, da una valutazione su un piano di parità degli interessi pubblici e privati e dall’applicazione oggettiva del diritto al caso di specie. In questo caso, è la doverosità dell’annullamento in presenza di vizi di legittimità che prevale rispetto alla valutazione dell’interesse pubblico all’eliminazione del provvedimento amministrativo, anche laddove l’amministrazione ritenesse l’atto conforme all’interesse pubblico.

Si riporta, infine, l’art 5 D.P.R. n. 1199/1971 in merito al contenuto decisorio del ricorso gerarchico:

5. Decisione. L’organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l’atto salvo, ove occorra, il rinvio dell’affare all’organo che lo ha emanato.”

3.2       La motivazione in generale dei provvedimenti amministrativi

L’art. 3, comma 1, Legge n. 241/1990 prevede: “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.”

Dopo l’introduzione di tale norma nell’Ordinamento, la violazione dell’obbligo di motivazione (prima figura sintomatica dell’eccesso di potere) è divenuto un vizio di legittimità, sub specie di violazione di legge, che rende il provvedimento annullabile.

Stante la sterminata giurisprudenza e dottrina sul punto, non pare necessario altro che rinviarvi.

3.3       I principi generali in materia di accesso civico generalizzato

I principi generali e le opzioni interpretative-attuative in materia di accesso civico sono state in
primo luogo illustrate dall’ANAC nelle Linee Guida di cui alla delibera n. 1039 del 28/12/2016.

Poi si è espresso ripetutamente ed approfonditamente il Ministero P.A.- Dipartimento della F.P. in due note circolari che, tuttora, sono applicabili anche nella prassi degli Enti locali:

– circolare n. 2/2017 del 30/05/2017;

– circolare n. 1/2019 del 02/07/2019

Nel rinviare alle citate fonti di prassi in quanto motivazioni per relationem del presente atto, si ritiene di dover far riferimento anche alla giurisprudenza da ultimo ormai consolidata.

Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 10628 del 05-12-2022, paragrafo 10:

“10.2. Passando all’esame della valutazione della legittimità del diniego di accesso, per individuare l’ambito di estensione e gli eventuali limiti all’accesso civico ‘generalizzato’ si possono richiamare i principi espressi dai recenti arresti della giurisprudenza in materia (Cons. Stato, 30.03.2021, n. 545).

L’accesso civico ‘generalizzato’ consente a ‘chiunque‘ di visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti ‘ulteriori’ rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Per effetto dell’adesione dell’ordinamento al modello di conoscibilità generalizzata delle informazioni amministrative proprio dei cosiddetti sistemi Foia (Freedom of information act), l’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale (cosiddetto ‘right to know’), non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge. Il diritto di accesso generalizzato è invero riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promovimento della partecipazione al dibattito pubblico. È stato, invero, precisato che: “il bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti), ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni” (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10).

Con l’accesso civico ‘generalizzato’, il legislatore ha inteso superare il divieto di controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni, su cui è incentrata la disciplina dell’accesso di cui agli artt. 23 e ss., L. 7 agosto 1990, n.241, così che l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in sé, ferme restando le eventuali contrarie ragioni di interesse pubblico o privato di cui alle eccezioni espressamente stabilite dalla legge a presidio di determinati interessi ritenuti di particolare rilevanza per l’ordinamento giuridico. E’ stato, altresì, puntualizzato che il rapporto tra le due discipline (dell’accesso documentale e dell’accesso civico generalizzato, oltre il rapporto tra tali due discipline generali e quelle settoriali) deve essere interpretato non già secondo un criterio di esclusione reciproca, quanto piuttosto di inclusione/completamento, finalizzato all’integrazione dei diversi regimi in modo che sia assicurata e garantita, pur nella diversità dei singoli regimi, la tutela preferenziale dell’interesse coinvolto che rifugge ex se dalla segregazione assoluta per materia delle singole discipline(Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496).

L’accesso civico ‘generalizzato’ è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse, concreto e attuale in relazione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazioni in tal senso (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; Cons. Stato sez. VI, 5ottobre 2020, n. 5861). Attraverso l’istituto, il legislatore ha riconosciuto la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni quale diritto fondamentale, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull’azione amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 10.04.2020, n. 10).

10.3. La regola dell’accessibilità è peraltro temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati, che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Tali eccezioni, previste dall’art. 5 -bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, sono state classificate in assolute e relative, e al loro ricorrere le Amministrazioni devono (nel primo caso) o possono (nel secondo) rifiutare l’accesso. Le eccezioni assolute al diritto di accesso generalizzato sono quelle individuate all’art. 5- bis, comma 3 (segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazioni previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, L. n. 241 del 1990), mentre quelle relative sono previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo (la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; (…….); la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di persona fisica o giuridica ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali). Nel caso di eccezioni relative, nelle Linee guida ANAC, adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 (recanti le indicazioni operative e le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato), è stato chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’eccesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi previ in considerazione dall’ordinamento. Da suddetti principi consegue che l’amministrazione deve verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore.

La giurisprudenza ha chiarito che le eccezioni sono giustificate dalla necessità di garantire un livello di protezione massima a determinati interessi, ritenuti di particolare rilevanza per l’ordinamento giuridico, pertanto il legislatore ha operato già a monte una valutazione assiologica e li ha ritenuti superiori rispetto alla conoscibilità diffusa. In tali ipotesi, la pubblica amministrazione esercita un potere vincolato, che deve essere preceduto da un’attenta e motivata valutazione in ordine la sussunzione del caso nell’ambito dell’eccezione, che è di stretta interpretazione.”

 

Cons. di Stato Sez. III, Sentenza n. 6031 15-07-2022, paragrafo 5:

“5.- In relazione ai limiti di siffatto potere discrezionale della pubblica amministrazione, si è espressa l’ANAC con Det. n. 1309 del 28 dicembre 2016con la quale, di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013. Alla voce 5.2. Limiti (eccezioni relative o qualificate), il documento così si esprime: “Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento. L’amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

Affinché l’accesso possa essere rifiutato, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio.

L’ente non può limitarsi a prefigurare rischio di un pregiudizio in via generica-astratta, ma deve: a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato; b) valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta; c) valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.
Detta valutazione, proprio perché relativa alla identificazione di un pregiudizio in concreto, non può essere compiuta che con riferimento al contesto temporale in cui viene formulata la domanda di accesso: il pregiudizio concreto, in altri termini, va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l’informazione viene resa accessibile, e non in termini assoluti ed atemporali. Tale processo logico è confermato dalle previsioni dei commi 4 e 5 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza: da una parte, il diniego dell’accesso non è giustificato, se ai fini della protezione di tale interesse è sufficiente il differimento dello stesso per la tutela degli interessi considerati dalla norma (art. 5-bis, comma 5). I limiti, cioè, operano nell’arco temporale nel quale la tutela è giustificata in relazione alla natura del dato, del documento o dell’informazione di cui si chiede l’accesso (art.5-bis co. 5). Allo stesso modo, l’amministrazione dovrà consentire l’accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell’oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell’interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto di esso. In questo caso, l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso alle parti restanti (art. 5-bis, comma 4).

L’amministrazione è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il principio di proporzionalità, infatti, esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (cfr. sul punto CGUE, 15 maggio 1986, causa C- 222/84; Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).”

Alla voce 5.3. “La motivazione del diniego o dell’accoglimento della richiesta di accesso” il documento prosegue: “Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai commi 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino comprendere ampiezza e limiti.”

3.4       L’obbligo di motivazione specifico

Pare necessario a questo punto riportare il dato normativo specifico che deve essere applicato:

“Art. 5-bis Esclusioni e limiti all’accesso civico

  1. L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
    1. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
    2. la sicurezza nazionale;
    3. la difesa e le questioni militari;
    4. le relazioni internazionali;
    5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
    7. il regolare svolgimento di attività ispettive.
  2. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
    1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
    2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Nella specifica ipotesi della lettera c) che precede, la giurisprudenza così si esprime.

TAR Lazio, sez. IV bis, sentenza n. 12129/2022:

“Il pieno esercizio del diritto di accesso non può essere impedito da ragioni generiche di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto – da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 D.lgs. 10.02.2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale” – ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dai controinteressati. Anche in tal caso, tuttavia, spetta all’amministrazione che detiene i documenti oggetto di istanze di disclosure svolgere i necessari accertamenti, operando un vaglio critico sulla fondatezza e attendibilità delle dichiarazioni rese dai controinteressati alla luce del contenuto della documentazione da ostendere (cfr., in argomento, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 4220 del 1.07.2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 64 del 7.01.2020).

Nell’operare siffatto accertamento, inoltre, si evidenzia che l’amministrazione [ministeriale] non debba appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dai controinteressati, gravando su di essa l’obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, la disclosure dei documenti richiesti.

La eventuale mancata ostensione di talune informazioni, pertanto, potrà considerarsi giustificata solo laddove dall’analisi della documentazione richiesta e dalle motivate e comprovate dichiarazioni dei controinteressati risulti accertato che le stesse presentino una effettiva connotazione di segretezza, abbiano valore economico e siano oggetto di misure di protezione ragionevolmente idonee a preservarne il carattere segreto, in applicazione dei criteri all’uopo stabiliti dal Codice della proprietà industriale”
 

4) Attività istruttoria per la decisione di merito

Come evidente, tutte le istanze istruttorie, le verifiche in concreto, il contraddittorio con interessati e controinteressati, la ponderazione degli interessi coinvolti da compendiare in una legittima motivazione del provvedimento in merito all’istanza di accesso civico generalizzato, possono e devono essere effettuate nella sede funzionale propria/pertinente, costituita dall’Ufficio competente in primo grado, o in prima istanza, secondo l’Ordinamento organizzativo locale vigente.

Ad esso Ufficio non può sostituirsi questo RPCT in sede di riesame, in quanto l’approfondimento istruttorio, motivazionale e decisionale deve essere mantenuto nella sede propria suddetta.

Per tutti questi motivi, la decisone che segue non entra nel merito della “spettanza” del diritto di accesso invocato dall’istante, ma decide il ricorso in base ai vizi di legittimità rilevabili ictu oculi mediante la tutela demolitoria prevista dalla legge in materia di ricorsi amministrativi da ritenere tutela necessaria e sufficiente allo scopo, in considerazione del tipo di vizio di cui è affetto il provvedimento di primo grado e per consentire all’Organo gestionale deputato di (ri)esercitare autonomamente e liberamente le funzioni decisionali previste per Legge in generale ed affidategli dalle disposizioni locali in particolare.
 

5) Accesso ambientale e civico semplice

L’istanza di riesame (tipizzata dalla legge all’art. 5, comma 7, D. Lgs. n. 33/2013 sopra riportato) presentata in concreto da Legambiente contiene, altresì, ulteriori richieste allo scrivente RPCT in materia di accesso documentale ambientale e su accesso civico semplice.

In merito esse si profilano come inammissibili in questa sede, non sussistendo specifico potere/dovere di decidere in merito ad esse, per le quali sussistono altre sedi legalmente stabilite.

Inoltre, un’eventuale decisione in merito richiede anch’essa un approfondimento istruttorio da rinviare alla sede sua propria, come per la restante domanda.

Pertanto, occorre ricusare la pronuncia sul punto per inammissibilità della domanda ed incompetenza funzionale in questa sede.


 

6) DECISIONE

6.1 L’istanza di riesame in oggetto si palesa fondata, nei limiti di quanto sopra motivato e di quanto di seguito riportato;

6.2 per l’effetto, l’atto del Settore Servizi finanziari – UO Entrate cave PG n. 17601 del 06/03/2023 contente il rifiuto parziale implicito di accesso generalizzato presentato da Legambiente Carrara come sopra riportato, è con il presente atto annullato parzialmente;

6.3 l’annullamento parziale riguarda l’implicito e immotivato rifiuto di ostensione delle generalità delle Ditte titolari delle cave e dei relativi dati contenuti nelle tabelle fornite in modo anonimo;

6.4 si rimette l’affare al Settore servizi finanziari – U.O. entrate cave – allo scopo di riesercitare il proprio potere/dovere di decidere in merito all’ostensione di quanto ai punti 6.2-6.3. entro i termini ordinari previsti dalla Legge in primo grado, decorrenti dalla data di comunicazione del presente;

6.5 si dichiara inammissibili le istanze ulteriori presentate contestualmente in sede di riesame da Legambiente Carrara inerenti l’accesso documentale ambientale ed l’accesso civico semplice.

7) RICORSI

7.1 In adempimento di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile proporre:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla conoscenza dello stesso.
  • Il Segretario Generale / R.P.C.T.

    Corrado Grimaldi

    (F.to digitale)

    Segue elenco Ditte destinatarie

    ELENCO DESTINATARI

    (Loro indirizzi PEC)

    1. ALBA VENTURA srl
    2. ANTONIOLI F.LLI S.R.L.
    3. ARTANA MARMI SRL
    4. BERAN s.r.l. Unipersonale
    5. BETTOGLI MARMI Srl
    6. C.M.M. SRL
    7. CALACATA CRESTOLA srl
    8. CALACATTA ZETA S.R.L.
    9. CARO & COLOMBI S.P.A.
    10. CAVE AMMINISTRAZIONE S.R.L.
    11. CAVE DI SPONDA S.R.L.
    12. Cave Lazzareschi di Vittorio Lazzareschi &C.
    13. CMV MARMI SRL
    14. COOP. CAVATORI CANALGRANDE
    15. COOP. CAVATORI GIOIA
    16. COOP. CAVATORI LORANO
    17. CREMOMARMI S.R.L.
    18. DANTE CONSERVA MARMI SRL
    19. DELL’AMICO MICHELE S.R.L.
    20. E.T.A. ESC.TAGLIATA ALTA
    21. ESC. LA GIOIA S.R.L.
    22. ESC. MARMI CAMPANILI srl
    23. ESC. MARMI CANALBIANCO ALTO S.R.L.
    24. ESC. MARMI DI BOCCANAGLIA ALTA SRL
    25. ESC. MARMI FONDO BELGIA S.R.L.
    26. Esc. Marmi Fossa Ficola S.r.l.
    27. ESC. MARMI VENATI S.R.L.
    28. ESC. MARMO LORANO II s.r.l.
    29. ESCAVAZIONE MAGGIORE S.C.A.R.L.
    30. ESCAVAZIONE MARMI TECCHIONE SRL
    31. ESCAVAZIONE POLVACCIO Srl
    32. F.B. CAVE S.R.L.
    33. F.T. CAVE S.R.L.
    34. FANTISCRITTI MARMI S.R.L.
    35. FANTISCRITTI S.p.A.
    36. Ferrari Riccardo S.r.l.
    37. FIGAIA CAVE S.p.A.
    38. FINESTRA MARMI DI SPADONI ELIO
    39. G.M.C S.P.A.
    40. GEMIGNANI E VANELLI MARMI S.r.l.
    41. GUALTIERO CORSI srl
    42. GUGLIELMO VENNAI S.P.A.
    43. GUIDO M .FABBRICOTTI
    44. IN.GR.A s.r.l.
    45. ITALQUARRIES Srl
    46. LA FACCIATA s.r.l.
    47. Marmi Carrara Lorano Srl
    48. MARMI GALLERIA RAVACCIONE S.R.L.
    49. MARMI PREGIATI CARRARA S.R.L.
    50. MARMO CANALONI S.r.l.
    51. MEGA STONE FACTORY S.R.L.
    52. N.P.A. Nuovi Pregiati Apuani S.r.l.
    53. PIZZAGALLO S.R.L.
    54. POGGIO SILVESTRO MARMI Srl
    55. SANTUCCI GRANITI SRL
    56. SOC. APUANA MARMI s.r.l.
    57. SUCCESSORI ADOLFO CORSI SRL
    58. TONELLI RENATO SRL
    59. TONINI CAVE FANTISCRITTI SRL
    60. VANELLI ALDO MARMI
    61. VF MARMI S.R.L.

     



    Per saperne di più:

    Materiali estratti dalle cave: chi ha paura della trasparenza?  (14/3/2023)

    La pazienza è finita: esposto alla Procura della Repubblica per mancata consegna dei dati sulle cave (3/4/2007)

     

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