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Piano regionale cave stravolge Piano paesaggistico: via libera a ridurre le Apuane a detriti

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Firenze, 31 luglio ’20                   Comunicato stampa di Legambiente Toscana
 

 
 

IL PIANO REGIONALE CAVE (PRC)
cede alle pressioni della lobby del marmo e contraddice il Piano Paesaggistico Regionale vigente
 
Legambiente Toscana: “Eccessive e incomprensibili le percentuali di detriti ammesse nell’escavazione

 

 

Con l’approvazione in Consiglio del PRC, a parere di Legambiente, la Regione Toscana anziché rendere sostenibile l’attività estrattiva, cede platealmente alle pressioni della lobby del marmo, innalzando le percentuali ammissibili di detriti nell’escavazione.

Peccato, perché riconosciamo il lavoro politico d’incessante mediazione dell’Assessore Ceccarelli nell’ultimo biennio, ma non possiamo assolutamente accontentarci del risultato ottenuto –dichiara Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana– in Consiglio si è approvato un Piano Cave che delegittima e smentisce quanto avevamo faticosamente ottenuto con l’approvazione del PIT/PPR nel 2015.

I dati della pesa comunale di Carrara, installata nel 2005, fecero emergere già allora una situazione discutibile: il marmo che scendeva dai monti era costituito per l’83% da detriti (solo il 17% da blocchi) e il 36% delle cave produceva oltre il 90% di detriti. Ma la realtà era ancor peggiore: molte cave, infatti, apparivano virtuose solo perché, in violazione dell’autorizzazione, portavano a valle i blocchi ma abbandonavano al monte i detriti e quantitativi sempre maggiori di terre.

Per porre fine a questa situazione, nel 2007 il Piano regionale attività estrattive (PRAER) stabilì che l’autorizzazione potesse essere rilasciata solo a cave con una resa in blocchi di almeno il 25% e che il comune verificasse annualmente il rispetto di questo requisito.  A distanza di anni, la situazione è rimasta pressoché invariata soprattutto da parte delle amministrazioni considerando anche che nel 2015 il Piano Paesaggistico regionale (PIT-PPR) stabiliva la necessità che le norme subordinate dovessero «limitare quanto più possibile la produzione di inerti». Ad oggi il PRC approvato, invece, secondo Legambiente, stravolge completamente questo principio, giungendo ad “aumentare quanto più possibile la produzione di inerti”.

In sintesi le previsioni dell’art. 13 del PRC sono riassunte nella Tab. 1, mentre la Tab. 2 ne mostra, con alcuni esempi, gli effetti devastanti.

 

Tab. 1. Sintesi delle previsioni dell’art. 13 del PRC. Il lodevole intento del comma 2 di esigere una resa in blocchi di almeno il 30% (quindi detriti inferiori al 70%) viene progressivamente smantellato nei commi successivi, che aumentano in maniera spropositata la percentuale massima di detriti ammissibile. La Tab. 2 mostra alcuni esempi del risultato nefasto di questo articolo.

PRC, art. 13 % detriti ammessa
comma 2 Resa in blocchi non inferiore al 30% del volume commercializzabile 70
comma 3 Il comune può prevedere rese non inferiori al 25% 75
comma 4 La resa in blocchi può scendere al 20% per progetti tesi a incrementare occupazione e filiera 80
comma 8 Consente 5% del totale estratto in detriti da scoperchiatura o messa in sicurezza permanente 85
comma 5 Esclude dal calcolo i detriti usati per riempire gallerie o estratti per viabilità e apertura sbassi *
comma 9 I materiali estratti per messa in sicurezza ordinati da enti non sono computati (qualunque volume) **
comma 7 Il 10% dei detriti (se impastati con resine per ottenere materiali da taglio) non viene computato come detriti, ma come blocchi ***

*       Quantità senza limiti (a discrezione del comune).
**     Quantitativi illimitati (talora superiori all’intero progetto di escavazione)
***   Considerate le elevate percentuali di detriti totali, il 10% è un valore consistente ed ha il duplice effetto di ridurre la percentuale apparente di detriti e di aumentare fortemente la resa apparente in blocchi.

 

 

Tab. 2. Esempi di sei cave con rese reali in blocchi dal 25 allo 0% (riga c) e di come queste vengano “truccate” (riga i) scomputando i detriti derivanti da scoperchiatura, messa in sicurezza, riempimenti e, in maniera davvero clamorosa (riga o), computando come blocchi il 10% dei detriti (convertiti in materiali da taglio). Ad eccezione delle quantità totali (righe g, h, m, n) tutti i dati sono espressi come percentuale (reale o truccata). Fonte: calcoli di Legambiente sulla base dell’art. 13 del PRC e delle ipotesi limitative riportate nelle note alla tabella.

  Dati reali
a Materiale totale estratto 100 100 100 100 100 100
b Detriti totali reali 75 80 85 90 94 100
c Resa in blocchi reale   (c = a – b) 25 20 15 10 6 0
  Dati scomputati da detriti  per scoperchiatura, messa in sicurezza, riempimento gallerie (art. 13, commi 5, 8, 9)
d Detriti da scoperchiatura(1) 5 5 5 5 5 5
e Detriti da messa in sicurezza ordinata da ASL(2) 5 5 5 5 5 5
f Detriti a riempimento gallerie o rimossi per sbassi e viabilità(3) 5 5 5 5 5 5
g Detriti totali computati   (g = a – d – e – f) 60 65 70 75 79 85
h Materiale totale computato   (h = c + g) 85 85 85 85 85 85
i Resa in blocchi computata   (i = c / h · 100) 29,4 23,5 17,6 11,8 7,1 0
  Dati con scomputo dei detriti  (come sopra) e con il 10% dei detriti convertiti in materiali da taglio (art. 13, comma 7)
l Detriti convertiti in materiali da taglio   (l = 10% di b) 7,5 8 8,5 9 9,4 10
m Detriti totali computati   (m = g – l) 52,5 57 61,5 66 69,6 75
n Materiale totale computato   (n = c + m) 77,5 77 76,5 76 75,6 75
o Resa in blocchi computata   [o = (c + l) / n · 100] 41,9 36,4 30,7 25,0 20,4 13,3

1) Posti uguali al 5% dei detriti totali (PRC, art. 13, comma 8).
2) Qui sono stati considerati pari al 5% dei detriti totali, sebbene il comma 8 non ponga alcun limite alla loro quantità.
3) Posti uguali al 5% dei detriti totali (comma 5).

 

Il risultato è che cave non autorizzabili perché particolarmente distruttive (avendo addirittura il 94% di detriti e una resa reale in blocchi del solo 6%: riga c, 5ª colonna numerica) diventano pienamente autorizzabili poiché la resa apparente supera il 20%. Uno stravolgimento di questa portata del PIT-PPR (norma sovraordinata) potrebbe a nostro avviso rendere persino illegittima la disciplina del PRC.

Anche se il tempo purtroppo sta scadendo, chiediamo alla Regione Toscana, come ultimo atto della Legislatura, la correzione del PRC eliminando, quanto meno, il comma 7 dell’art. 13, comma che da solo toglierebbe qualsiasi credibilità nel segno della sostenibilità a un Piano che era stato costruito con una approfondita base conoscitivachiude in modo accorato Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana.

Ufficio Stampa di Legambiente Toscana
 



Per saperne di più:

Sul Piano Regionale Cave:

Osservazioni al piano regionale cave: dov’è la sostenibilità ambientale?  (15/10/2019)

Come si smantella il Piano Regionale Cave  (21/6/2019)

Osservazioni di Legambiente Toscana al Piano Regionale Cave  (18/6/2019)

Cave sostenibili? Solo con misure radicali! Osservazioni al rapporto IRTA  (20/4/2019)

Il bacino estrattivo di Torano: spunti per una pianificazione integrata  (3/5/2018)

Le nostre proposte per il Piano Regionale Cave  (10/10/2016)

Sulle cave che da anni producono quantità elevatissime di detriti:

Allarme legalità: Regione e Comune non autorizzino le cave di detriti Amministrazione e Canalbianco  (25/2/2019)

Cave, terre, detriti: ma è poi così difficile far rispettare le regole? (28/2/2009)

I dati 2006 sulle cave fuorilegge confermano quelli 2005: blocchi 17%, detriti 83% (27/2/2007)

Ecco i primi dati (2005) sulle cave fuorilegge: 17% blocchi, 83% detriti (3/1/2007)

 

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