Uff. Protocollo generale
Oggetto: Osservazioni ai PABE adottati: Bacini 14 (Pescina-Boccanaglia e Piscinicchi), 15 (Torano, Miseglia, Colonnata) e 17 (Combratta)
1. Introduzione
2. Il PABE: un piano senz’anima, eccellente quanto deludente
3. Tutela paesaggistica
4. Aree di tutela delle sorgenti idropotabili
5. Mancata tutela delle acque sotterranee
5.1 Mancata tutela qualitativa
5.2 Mancata tutela quantitativa delle acque sotterranee
6. Tutela delle acque superficiali
7. Rischio alluvionale
7.1 Ravaneti-spugna, per la difesa delle acque e dalle acque
7.2 Aree di immagazzinamento idrico
8. Prevenire l’uso strumentale della messa in sicurezza
9. Risistemazione ambientale: mantenere gli elementi spettacolari, eliminare il degrado
10. Rese in blocchi: ottimi principi, pessima applicazione
10.1 Il PABE omette i dati e salva le cave con troppi detriti
10.2 Resa in blocchi: la distruzione della montagna concessa come premio
10.3 Devastante continuità, a difesa delle cave con troppi detriti
10.4 Controlli inefficaci: la miglior garanzia per le cave con troppi detriti
10.5 Rese ancor meno controllabili? Serve una trasparenza assoluta!
11. Quantità d’estrazione sostenibili
11.1 Quantità recepite passivamente dal PRC (errori compresi)
11.2 Quantità sostenibili cava per cava: incongruenze non verificabili
12. Gestione dei detriti
13. Fossa Combratta: davvero il comune ci riprova?
14. PABE non conformi alle norme sovraordinate (PIT-PPR)
14.1 Requisiti di conformità
14.2 Gli obiettivi del PIT devono essere soddisfatti, non basta citarli!
15. Osservazioni minori
15.1 Migliorare la leggibilità della cartografia
15.2 Altre osservazioni minori
1. Introduzione
Considerata la loro sostanziale omogeneità, le presenti osservazioni valgono per i tre PABE in oggetto, mentre i richiami a relazioni, tavole, pagine ecc. sono da intendersi riferiti alla documentazione del bacino 15.
Legambiente, consapevole della massima importanza che i PABE avrebbero rivestito e riponendo in essi grandi speranze, ha prodotto diversi contributi, fin dalle loro primissime fasi di elaborazione:
- 10/8/16: Piani attuativi dei bacini estrattivi: una proposta di buonsenso (quindi rivoluzionaria)
- 24/9/16: Gestire in sinergia cave, ambiente e rischio alluvionale (2° contributo alla VAS dei piani attuativi estrattivi)
- 3/5/18: Il bacino estrattivo di Torano. Spunti per una pianificazione integrata (quest’ultimo non preso in considerazione o, quantomeno, non riportato nel Rapporto Ambientale (H1), sebbene sia stato letto, visto che a pag. 239 se ne riporta una foto);
- 25/10/18: Piani attuativi bacini estrattivi: quali indicatori di sostenibilità?
- 20/4/19: Cave sostenibili? Solo con misure radicali! Osservazioni al rapporto IRTA
Oggi, giunti all’adozione del PABE, nonostante i suoi indubbi pregi, dobbiamo esprimere una sostanziale delusione rispetto alle aspettative che in esso avevamo riposto.
2. Il PABE: un piano senz’anima, eccellente quanto deludente
Il piano è corredato da un quadro conoscitivo eccellente (ad eccezione di alcune omissioni di rilievo) supportato da studi di ottimo livello scientifico e da un apparato di cartografia tematica puntuale e approfondito.
Le conoscenze, tuttavia, sono solo la base di partenza per una buona pianificazione, i cui risultati sono fortemente condizionati dalla visione dell’assetto desiderato per il bacino, quindi da una concezione che, lungi dall’essere puramente tecnica, neutrale e asettica, è guidata da motivazioni di natura essenzialmente politica e ideologica (sempre presenti, anche quando gli estensori del piano ne sono ‘portatori inconsapevoli’).
Per tale motivo, nel nostro primo contributo (Piani attuativi dei bacini estrattivi: una proposta di buonsenso, quindi rivoluzionaria), sottolineavamo quanto la redazione dei PABE potesse giovarsi dall’esplicitazione di una vision dei bacini estrattivi carraresi che fungesse da guida, riferimento, ausilio e ispirazione; in pratica, si suggeriva di esplicitare quale ‘sogno’ vorremmo che il piano attuativo rendesse realtà.
Mettevamo pertanto a confronto la vision proposta da Legambiente con quella, non dichiarata, ma implicita nelle azioni amministrative che fino ad allora avevano governato i bacini marmiferi. Per facilitarne l’esame comparato, le riportiamo qui suddividendole nei loro singoli enunciati (Tab. 1).
Vision Legambiente dei bacini marmiferi | Vision di fatto dell’amministrazione (2016) |
Bacini finalizzati a creare lavoro e ricchezza diffusa a tutta la città; | Bacini marmiferi fonte di ricchezza; da assegnare ad imprenditori affinché creino lavoro e ne traggano ricchezza che, almeno in parte, ricadrà sulla città; |
dai quali estrarre marmo destinato principalmente alla lavorazione locale (solo in piccola parte destinato all’esportazione); dai quali si prelevi il giusto (contingentamento), assicurando alle future generazioni la possibilità di utilizzo dei giacimenti marmiferi; | dai quali estrarre marmo in quantità commisurate alla richiesta del mercato, possibilmente con ricadute occupazionali consistenti nella filiera locale, ma senza porre vincoli all’esportazione (che è pur sempre fonte di ricchezza); |
dedicati ad un’escavazione di qualità, che privilegi i marmi più pregiati per gli impieghi artistici e architettonici, massimizzando il reddito per ogni unità di volume estratto; | dedicati all’escavazione delle qualità merceologiche richieste dal mercato; |
che limitino al minimo il danno alla montagna, | che, preservando possibilmente le vette e i crinali più elevati, sfruttino al meglio i giacimenti esistenti, senza vincoli rigidi per l’eventuale danno paesaggistico (si tratta infatti di bacini estrattivi industriali); |
abbandonando le cave con marmo di qualità scadente (troppo danno rispetto al reddito prodotto) o troppo fratturato (troppi detriti rispetto ai blocchi); | che sfruttino anche le cave con marmo di qualità scadente o troppo fratturato, ponendo vincoli indicativi, da applicare però con la dovuta flessibilità (purché l’attività produca comunque ricchezza); |
che mantengano la spettacolarità delle cave eliminandone, invece, le brutture; con montagne pertanto ripulite dai ravaneti e dalle discariche di terre che stanno soffocando versanti, valli e fossi; | accettando l’inevitabile impatto paesaggistico dei ravaneti (indispensabili all’attività estrattiva come supporto per le vie d’arroccamento) e delle discariche di terre (indispensabili per smaltirle, trattandosi di scarti non collocabili sul mercato); |
con cave lavorate con cura e amore, ordinate, pulite come uno specchio, senza terre, marmettola e fanghi esposti agli agenti meteorici; | con cave che rispettino le norme ambientali, tenendo però conto che, dato il continuo passaggio dei mezzi meccanici e il dilavamento operato dalle piogge, la presenza di marmettola, terre e fanghi sulle superfici sarà comunque inevitabile; |
nelle quali si lavori nel massimo rispetto della sicurezza, delle prescrizioni e della legalità (con tolleranza zero verso ogni violazione); | nelle quali si lavori nel massimo rispetto della sicurezza, con una ragionevole tolleranza verso violazioni delle prescrizioni ambientali che non comportino danni gravi ed irreversibili; |
rispettose dell’ambiente (fiumi, sorgenti, vette, crinali, paesaggio) e dei cittadini (minimizzando traffico, polveri, rumori); | rispettose dell’ambiente, pur accettando alcuni inevitabili inconvenienti (intorbidamenti occasionali di fiumi e sorgenti); bacini attrezzati per ridurre i disagi ai cittadini (ad es. strada dei marmi per ridurre traffico, polveri e rumori nei centri abitati); |
bacini nettamente separati dal Parco Regionale delle Apuane da una fascia di territorio inviolabile, naturale o rinaturalizzato; | che arrecano danni minimi al Parco Regionale delle Apuane, in quanto al di fuori di esso, con sovrapposizioni di confini decisamente trascurabili; |
con cave liberamente accessibili ai turisti (sia pure a distanza di sicurezza); | con cave sfruttate anche a scopo turistico (con visite guidate); |
bacini gestiti con un’ottica multiobiettivo, per conseguire contestualmente altri obiettivi (ad es. ridurre il rischio alluvionale, valorizzare il turismo, le risorse archeologiche, ecc.); | bacini gestiti nell’ottica del razionale sfruttamento dei giacimenti marmiferi, prioritaria ad altri usi del territorio; |
insomma, bacini di cui tutti i carraresi possano essere fieri e nessuno possa lamentarsi. | insomma, bacini dai quali i carraresi possano trarre reddito riducendo al minimo gli inevitabili inconvenienti. |
Da questa lettura comparata emerge chiaramente che il diverso approccio discende da motivazioni fondamentalmente politiche, non tecniche: Legambiente finalizza e condiziona le attività estrattive al raggiungimento del benessere della comunità (economico, ambientale, occupazionale), mentre l’amministrazione comunale, pur perseguendo anch’essa tali obiettivi, è disposta a sacrificarli qualora dovessero confliggere con le esigenze delle imprese estrattive (dimostrando, pertanto, che queste ultime sono le vere priorità).
Esplicitare preliminarmente la propria vision sarebbe stata dunque una vera e propria ‘operazione trasparenza’ nei confronti dei cittadini nonché, per gli estensori del PABE, un esercizio utile a chiarire a se stessi le idee e gli obiettivi e, quindi, a utilizzare tali principi-guida nel recepimento delle indicazioni delle norme sovraordinate.
Il percorso seguito per la stesura del PABE, esposto nella Relazione illustrativa-A1, si è invece basato sull’adeguamento alle indicazioni e prescrizioni dei piani/programmi territoriali sovraordinati: L.R. 35/2015, L.R. 65/2014, Piano di Indirizzo Territoriale-Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), Piano Regionale Cave (PRC), Piano per il Parco delle Alpi Apuane, Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, Piano Strutturale comunale, Regolamento Urbanistico. Si è dunque trattato di un percorso doveroso, eseguito con scrupolo e approfondimenti tecnici più che lodevoli, ma freddo, privo della stella polare di principi ispiratori.
In mancanza di principi ispiratori esplicitamente dichiarati e condivisi, è alto il rischio che le norme del PABE risentano fortemente dell’approccio politico dell’amministrazione comunale committente che, per convinzione o per inerzia, tende a confermare l’approccio praticato da decenni.
Ciò spiega le scelte contraddittorie compiute su alcuni aspetti cruciali, trattati più avanti. Si sintetizzano qui solo le due contraddizioni più clamorose.
1) Disatteso il principio di limitare la produzione di inerti.
La normativa sovraordinata prevede di «limitare quanto più possibile la produzione di inerti» (PIT-PPR, Allegato 5, Norme Comuni) e che «nell’individuazione dell’area a destinazione estrattiva, il comune tiene altresì conto: a) di uno sfruttamento razionale del giacimento; b) di valorizzare la risorsa lapidea privilegiando le porzioni di giacimento maggiormente produttive» (PRC, art. 26, comma 5).
A buonsenso, il recepimento di questi principi avrebbe richiesto di: 1) utilizzare la serie storica dei dati di produzione per individuare le cave con rese in blocchi elevate (da mantenere) e quelle con produzione eccessiva di detriti (da dismettere); 2) ridisegnare il perimetro delle aree estrattive, escludendo da esse quelle con marmo troppo fratturato; 3) ripartire gli obiettivi di produzione sostenibili tra le cave situate nelle aree estrattive così riperimetrate; 4) prevedere stringenti controlli per garantire il rispetto del mantenimento di elevate rese in blocchi.
Nulla di tutto ciò è stato fatto. I PABE hanno: 1) omesso la serie storica dei dati; 2) ridotto il requisito autorizzatorio della resa minima in blocchi; 3) confermato le aree estrattive precedenti, comprese le cave che da 15 anni producono oltre il 90% di detriti; 4) rarefatto e reso ancor meno stringenti i controlli. È stato cioè utilizzato il principio-guida di assicurare la prosecuzione dell’attività delle cave con elevate produzioni di detriti, disattendendo il PIT-PPR.
2) Disattesa la tutela delle acque dall’inquinamento da marmettola e terre.
Il PABE (art. 29), in coerenza con gli obiettivi del PIT-PPR, dichiara che «I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per contenere il trascinamento dei materiali fini all’esterno dei siti estrattivi». Non richiama, invece, l’art. 25 comma 9 della proposta di PRC che ammette nelle cave le strutture realizzate in materiale detritico (rampe, piazzali ecc.) solo se il piano di coltivazione dimostra che è impedito l’inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee, con specifico riferimento alla marmettola prodotta dalle cave e a quella contenuta nei ravaneti.
Peraltro tale prescrizione, presente nella proposta di PRC (sulla quale si è basato il PABE), è stata poi eliminata nel PRC adottato, confermando così implicitamente (presumibilmente a seguito di pressioni di parte imprenditoriale) il chiaro intento di sacrificare agli interessi degli industriali la tutela delle acque dall’inquinamento da marmettola. Il PABE, tuttavia, avrebbe potuto e dovuto mantenere tale prescrizione.
Per la redazione del quadro conoscitivo, inoltre, non sono state acquisite le serie storiche degli episodi di intorbidamento da marmettola delle sorgenti e dei corsi d’acqua superficiali (né il PABE si prefigge di acquisire o produrre tali dati in futuro). Le Norme tecniche di attuazione (NTA), inoltre, non fanno che confermare le misure già oggi prescritte nelle autorizzazioni (sebbene si siano dimostrate largamente insufficienti) e si guardano bene dal prescrivere l’unica misura efficace: il mantenimento costante di una rigorosa pulizia di tutte le superficiali dai materiali fini dilavabili dalle acque.
Implicitamente, pertanto, il PABE accetta come inevitabile la prosecuzione a tempo indefinito dell’intorbidamento da marmettola delle acque superficiali e sotterranee.
Queste ed altre scelte avvicinano la vision (implicita) del PABE a quella dell’amministrazione precedente (sia pure con diversi miglioramenti significativi, ma anche con arretramenti di rilievo). Si tratta, insomma, di un piano senz’anima, tanto eccellente del punto di vista di alcuni approfondimenti tecnico-conoscitivi quanto deludente da quello delle scelte compiute e, soprattutto, di quelle non compiute.
3. Tutela paesaggistica
Gli art. 6-9 delle NTA dettano norme per la tutela e valorizzazione paesaggistica dei bacini estrattivi. Sono tutelati e, nelle tavole, accuratamente censiti: ZSC, ZPS, corridoi ecologici, cave storiche, antiche vie di lizza, emergenze geologiche, grotte, sorgenti, edifici di valore, percorsi della ex ferrovia marmifera, sentieri, crinali e vette ecc. Il tutto sia per il loro valore intrinseco sia per valorizzare la loro fruizione turistico-culturale.
Sebbene tali norme e l’intento che le muove siano pienamente condivisibili, ne va evidenziato un limite di fondo: si tutelano i singoli elementi paesaggistici senza tener conto della matrice ambientale nella quale essi sono inseriti: come in un museo in cui le opere d’arte fossero esposte tra cumuli d’immondizia e in ambienti talmente fatiscenti da suscitare repulsione, anziché stupore e ammirazione. Crediamo dunque che il PABE debba porsi l’obiettivo di riqualificare anche la matrice paesaggistica.
Per fare un solo esempio (dei numerosi casi presenti), in un’area relativamente ristretta del bacino di Ravaccione il PABE (Tav. F1.2) individua quattro elementi di rilevanza storica da tutelare e di cui favorire la fruizione turistica e didattica: l’ex Stazione di Ravaccione (AS3) e tre cave storiche: Collestretto (CS56, romana e post-medievale), Amministrazione (CS13, post-medievale), Polvaccio-Ravaccione (CS14, romana e post-medievale).
Basta però uno sguardo alla Fig. 1 per cogliere il profondo degrado della matrice paesaggistica in cui gli elementi di rilevanza storica da tutelare sono immersi (o, talora, sepolti): ovunque si volga lo sguardo, infatti, si coglie soltanto un paesaggio degradato da ravaneti e discariche di terre.
Sono sepolte da detriti anche cave recenti che rivestivano un elevato valore paesaggistico: la lunga gradonata della cava Battaglino che, sviluppata lungo il versante per un dislivello di circa 250 m, offriva una vista spettacolare (Fig. 2A e 2B) e la profonda cava a pozzo Buca di Ravaccione che solo pochi decenni fa, osservata dall’ex Stazione Ravaccione, offriva una vista mozzafiato (Fig. 2E e 2F), con i cavatori che apparivano piccoli come formiche.
È del tutto evidente che, se si svuotasse la Buca di Ravaccione, si ripulisse la gradonata Battaglino e si risanassero i ravaneti dell’area (magari convertendoli in ravaneti-spugna consolidati da tradizionali bastioni in scaglie a secco) si conseguirebbe una riqualificazione paesaggistica dell’intero contesto, facendone una cornice consona agli elementi di rilevanza storica che ospita.
Chiediamo pertanto che:
- per tutti gli elementi di rilevanza storica (art. 8) e per quelli paesaggistici da preservare e valorizzare (art. 9) venga effettuata un’analisi paesaggistica del contesto nel quale sono inseriti, individuando gli elementi di degrado contrastanti con la valorizzazione degli elementi da tutelare;
- si introducano nelle NTA misure efficaci di rimozione o, comunque, di riqualificazione degli elementi di degrado individuati.
4. Aree di tutela delle sorgenti idropotabili
Un indubbio merito del PABE è l’individuazione delle aree di tutela delle sorgenti che, sebbene fosse prescritta già oltre 30 anni fa (dal DPR 236/88), finora non era stata mai attuata. Tale individuazione si è basata su un’imponente mole di studi svolti negli anni, di seguito brevemente riassunti.
In sintesi, nell’acquifero sono individuabili due componenti:
- la parte profonda, satura, alimentata soprattutto dall’alto bacino, attraverso microfessurazioni del marmo, costituisce la falda principale, responsabile del deflusso di base delle sorgenti; data la bassa velocità di percolazione nelle microfessure, non è soggetta a bruschi e vistosi fenomeni inquinanti;
- la parte superficiale, insatura, alimentata da macrofessurazioni carsiche, è percorsa velocemente dalle acque di infiltrazione e subisce pertanto brusche variazioni di portata e vistosi fenomeni di torbidità con le piogge.
Va inoltre considerato che, sebbene le sorgenti del gruppo di Torano e delle Canalie (poste a una quota di 160-255 m), siano alimentate dalle piogge infiltratesi in tutto il bacino, la fascia di calcari selciferi della sinclinale di Carrara rallenta sensibilmente i deflussi sotterranei provenienti dall’alto bacino, stabilizzando così il deflusso di base delle sorgenti. Si noti che il rallentamento del deflusso favorisce la sedimentazione nell’acquifero della marmettola; l’interposizione della barriera di calcari selciferi funziona cioè come un filtro per la marmettola proveniente dalle quote più elevate (Fig. 3B).
Infine, studi isotopici hanno rilevato che la componente carsica soggetta a brusche variazioni di portata e di torbidità proviene da aree poste a quote inferiori a 450-500 m.
Combinando tali criteri sono state così definite (art. 27) aree a diverso grado di tutela delle sorgenti:
- Aree A1 “zone di rispetto”, estese per un raggio di 200 metri dal punto di captazione. Sono vietate l’apertura e la prosecuzione di qualsiasi attività estrattiva;
- Aree A2 “vulnerabilità elevata”, estese per un raggio di 300 metri dall’opera di captazione. Sono vietate l’apertura di nuove attività estrattive e la riattivazione di cave inattive; è consentita la prosecuzione e l’ampliamento delle cave esistenti alle condizioni delle aree A3 (taglio a secco);
- Aree A3 “vulnerabilità medio-elevata”, situate a quote inferiori a quota ai 450-500 m s.l.m. o a valle del contatto Marmi-Calcari selciferi. Le nuove autorizzazioni dovranno adottare esclusivamente modalità di taglio a secco, approvate da ARPAT e ASL e saranno sottoposte ad una fase sperimentale di almeno un anno che ne dimostri l’efficacia.
- Aree A4 “vulnerabilità media”: situate all’interno della formazione dei Calcari selciferi, oppure a monte degli stessi ma con quota inferiore ai 450-500 m s.l.m.; aree che, pertanto, potrebbero trasferire velocemente, tramite le acque superficiali, eventuali inquinanti dalle parti più alte del bacino alle aree ad alta vulnerabilità. Dovranno adottare le misure di tutela delle acque superficiali (vasche decantazione, pulizia periodica dei piazzali ecc.) e presentare uno studio idrogeologico atto a verificare la compatibilità con la tutela delle sorgenti captate per scopi idropotabili.
Si tratta dunque di un impianto normativo razionale e fondato su un ottimo livello conoscitivo. Avanziamo tuttavia alcune osservazioni:
- il taglio a secco, soprattutto se dotato di aspirazione delle polveri di taglio, riduce indubbiamente le quantità di marmettola disperse nell’ambiente; tuttavia le polveri disperse, se prese in carico dalle acque piovane, vengono ugualmente recapitate alle sorgenti. Per la piena efficacia della misura è dunque necessario garantire il mantenimento costante (non periodico!) della perfetta pulizia delle superfici di cava;
- le misure previste per le aree A4 (vasche sedimentazione, pulizia periodica dei piazzali) sono indicate in maniera generica e non promettono dunque nulla di buono. Si tratta infatti di misure già oggi prescritte alle cave, ma largamente inefficaci proprio perché richiedono solo la messa in atto di un accorgimento (vasche, pulizia), senza esigerne l’efficacia. Per le attuali vasche di decantazione, ad esempio, non si richiedono una progettazione e un dimensionamento di tipo impiantistico (in relazione ai picchi di portata, alle dimensioni delle particelle sospese, alla loro velocità di transito, all’obiettivo del limite di torbidità in uscita ecc.). Per la pulizia delle superfici di cava, vale quanto sopra accennato; la sua ‘periodicità’ non garantisce nulla: o sono sempre pulite o vi saranno sempre frazioni fini dilavabili dagli agenti atmosferici;
- il quadro conoscitivo non riporta un elemento valutativo molto importante: la serie storica degli episodi di intorbidamento delle sorgenti e degli eventi piovosi al di sopra di una data soglia; se ne chiede l’acquisizione e la pubblicazione (nel PABE e sul sito web del comune);
- da quanto si desume dalla relazione illustrativa, le misure adottate sono finalizzate alla tutela delle sorgenti idropotabili che approvvigionano Carrara. Riteniamo importante un approfondimento volto a garantire anche la tutela delle sorgenti situate al di fuori del bacino idrografico del Carrione: quelle di Tenerano, del Lucido e di Equi (alimentate dal settore nord delle nostre cave) e quella del Cartaro (alimentata dall’area delle cave di Gioia);
- merita ricordare, pur essendo ovvio, che l’alto bacino estrattivo, se non è vulnerabile per le sorgenti idropotabili (Fig. 3C), è comunque molto permeabile (Fig. 3A e 3B) e, pertanto, è comunque vulnerabile per l’acquifero (oltreché per le acque superficiali che ne riemergono). Ne deriva la necessità di prescrivere alle cave (comprese quelle dell’alto bacino) misure di tutela delle acque superficiali e sotterranee che, in effetti, sono previste –seppur in forma inefficace– negli art. 28 e 29 delle NTA. Le osservazioni sull’inefficacia di questi due articoli sono esposte nei prossimi due paragrafi.
5. Mancata tutela delle acque sotterranee
5.1 Mancata tutela qualitativa
Gli art. 28 (gestione acque di lavorazione) e 29 (tutela delle acque superficiali), volti a tutelare le acque superficiali e sotterranee, ripropongono sostanzialmente le misure già oggi prescritte nelle autorizzazioni alle cave, nonostante si siano dimostrate largamente inefficaci.
Le disposizioni dell’art. 28, sebbene non ne sia dichiarata la finalità e si parli impropriamente di «eliminare i rischi di contaminazione dei reflui di lavorazione», prescrivono modalità tecniche volte a evitare la dispersione di marmettola e altri inquinanti derivanti dal taglio, onde prevenirne l’infiltrazione nelle fratture del marmo e la conseguente contaminazione delle acque sotterranee.
Il limite di fondo dell’articolo sta nel prescrivere l’impiego di determinati accorgimenti tecnici, ma non il raggiungimento del fine (forse, proprio per questo, nemmeno dichiarato). Si potrà dunque continuare ad assistere al paradosso di cave formalmente in piena regola (poiché adottano tutti i dispositivi prescritti) ma che, avendo i piazzali colmi di marmettola, eludono le finalità implicite negli accorgimenti adottati (Fig. 4).
Crediamo sinceramente che nessuno dei redattori del PABE riterrebbe accettabili situazioni come quelle mostrate nella Fig. 4 (purtroppo molto diffuse); eppure le norme del PABE adottato ne consentono la prosecuzione! Ne chiediamo pertanto un radicale ripensamento.
Situazioni simili sono mostrate nel nostro terzo contributo alla VAS dei PABE “Il bacino estrattivo di Torano. Spunti per una pianificazione integrata” (nel par. 6-Tutela delle acque: fiumi e sorgenti e nelle figure 13 e 15). In esso, evidenziando il paradosso di cave formalmente in regola nonostante le marmettola fosse diffusa ovunque, sottolineavamo come le autorizzazioni che lo consentivano fossero illegittime (violando la normativa nazionale di tutela delle acque) ed equiparabili a vere e proprie licenze a inquinare. Denunciavamo chiaramente che «L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, ancor prima che attribuibile alla trasandatezza delle cave, è dunque innanzitutto responsabilità delle autorizzazioni illegittime rilasciate dal comune, la cui noncuranza fa sì che il problema, anziché ridursi, si accresca progressivamente».
Purtroppo tale documento, sebbene inviato per posta certificata, non è stato preso in considerazione dagli estensori dei PABE (nel Rapporto Ambientale sono citati e riassunti solo i nostri primi due contributi). Si invita pertanto a considerare il nostro documento, anche perché espressamente concepito per fornire spunti pianificatori per la stesura dei PABE.
In ogni caso, è evidente che, se si vuole evitare che marmettola e altri inquinanti invadano i piazzali e le altre superfici di cava, le misure previste dal PABE –sostanzialmente identiche a quelle già prescritte nelle autorizzazioni– sono assolutamente insufficienti, come mostra la situazione generalizzata di fanghi, marmettola e terre dispersi su tutte le superfici di cava (Fig. 5). La misura fondamentale da prescrivere è dunque il costante mantenimento di una scrupolosa pulizia su tutte le superfici.
Considerato che sollecitiamo tale misura da qualche decennio (sintetizzata nello slogan ‘cave pulite come uno specchio’), riteniamo che le ambiguità dell’articolo 28 delle NTA e la mancata adozione dell’unica misura efficace non possano essere attribuite a dimenticanza, ma alla scelta politica di subordinare la tutela delle acque superficiali e sotterranee alle esigenze delle imprese (risparmiare il fastidio della pulizia delle cave e i relativi costi).
A giustificazione di questa scelta si adducono spesso difficoltà pratiche, quale la presunta impossibilità di mantenere pulite le superfici di cava, visto l’apporto di materiali fini proveniente da strutture realizzate in materiale detritico (rampe, piazzali, aree di deposito), favorito dal transito dei mezzi meccanici.
Merita ricordare che questa giustificazione confligge con la proposta di PRC, il cui art. 24 comma 9 prevede espressamente che tali strutture in materiale detritico sono ammesse solo se il piano di coltivazione dimostra che è impedito l’inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee, con specifico riferimento alla marmettola prodotta dalle cave e a quella contenuta nei ravaneti.
Va preso atto che tale prescrizione, presente nella proposta di PRC, è stata rimossa nel PRC adottato (evidentemente a seguito di pressioni politiche), ma la sua validità resta immutata, anche perché non è altro che la semplice applicazione ad un caso concreto della normativa nazionale di tutela delle acque (D.Lgs. 156/2006).
Il fatto che tale prescrizione sia quotidianamente violata dalle cave è un’ottima ragione per introdurla in maniera esplicita nel PABE. Pertanto, ritenendo inammissibile la scelta compiuta nel PABE, chiediamo che l’articolo 28 delle NTA espliciti le sue finalità, prescriva il costante mantenimento di una scrupolosa pulizia su tutte le superfici di cava, accolga il comma 9 dell’art. 24 della proposta di PRC e, soprattutto, preveda, in caso di inadempienza, sanzioni particolarmente dissuasive.
5.2 Mancata tutela quantitativa delle acque sotterranee
Il PABE non affronta per nulla la tutela quantitativa delle acque sotterranee, sebbene questa possa essere influenzata dall’escavazione in vari modi:
- l’intercettazione di un acquifero saturo da parte di un taglio di cava può indurne lo svuotamento fino a quella quota, dirottando in superficie le acque sotterranee (in maniera analoga a una sorgente di emergenza);
- anche l’intercettazione della parte insatura di un acquifero (ad es. un condotto carsico) può deviarne in superficie le acque infiltratesi a seguito delle piogge;
- la marmettola sospesa nelle acque di dilavamento meteorico di cave e ravaneti può occludere le vie di alimentazione di un acquifero (soprattutto nella parte microfratturata).
In tutti questi casi si ha una riduzione dell’alimentazione dell’acquifero, o della sua capacità di immagazzinamento idrico.
I ravaneti, invece, assorbono acque meteoriche che, al contatto con il substrato roccioso, penetrano nelle sue fratture carsiche: favoriscono pertanto il rimpinguamento dell’acquifero, ma –data l’abbondanza di marmettola e terre nei ravaneti– anche il suo inquinamento.
Tenuto conto delle considerazioni appena svolte, sarebbe logico aspettarsi nel PABE un insieme di misure volte a potenziare le caratteristiche favorevoli all’acquifero (maggior alimentazione) e a contrastare quelle sfavorevoli (inquinamento).
Nelle cave, invece, non si presta alcuna attenzione a evitare l’intercettazione dei condotti carsici: la Fig. 6 riporta alcuni esempi di cave a cielo aperto e in galleria.
Riteniamo doveroso che il PABE, al fine di salvaguardare almeno le macrofratture carsiche, ne prescriva il rispetto, inibendo l’escavazione in una fascia di rispetto di circa 3 m attorno a ciascuna di esse. Per quanto riguarda i ravaneti si rimanda al par. 7.1.
6. Tutela delle acque superficiali
A differenza dell’articolo precedente, l’art. 29 Tutela delle acque superficiali dichiara subito la propria finalità «I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per contenere il trascinamento dei materiali fini all’esterno dei siti estrattivi» e, coerentemente, passa a descrivere i presidi ambientali che devono essere previsti nei progetti di coltivazione: vasche di decantazione sulle strade di arroccamento, stoccaggio dei detriti in aree che impediscano la fuoriuscita di acque torbide (o dotate di impianti di sedimentazione), impianti di separazione dei materiali fini dalle acque meteoriche dilavanti, manutenzione di tali opere, pulizia periodica dei piazzali e sua annotazione in un apposito registro di cava.
Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di prescrizioni sostanzialmente già contenute nelle autorizzazioni all’escavazione, la cui inefficacia è dimostrata dal forte intorbidamento dei corsi d’acqua che si verifica ad ogni precipitazione di rilievo.
Tale inefficacia è insita nella genericità delle prescrizioni stesse: queste, infatti, si limitano all’adozione di un dato dispositivo (es. vasca di decantazione) senza esigere il raggiungimento di una determinata prestazione. Per soddisfare la prescrizione è dunque sufficiente realizzare una o più vasche di decantazione, anche se da esse fuoriescono acque torbide.
Si chiede pertanto di rendere efficaci tali prescrizioni fissando una soglia massima di torbidità nelle acque in uscita e sanzioni adeguatamente dissuasive nel caso di mancato raggiungimento della prestazione richiesta.
Il PABE, inoltre, non ha tenuto conto che le piogge dilavano materiali fini non solo dalle cave, ma anche dai ravaneti, al piede dei quali fuoriescono acque torbide che inquinano i corsi d’acqua recettori. Si chiede pertanto che venga prescritta anche l’intercettazione e il trattamento delle acque provenienti dai ravaneti, fissando la soglia di torbidità da non superare e le relative sanzioni.
Infine, convinti dell’utilità della partecipazione, che consente a cittadini e associazioni di intervenire in maniera documentata a tutela delle risorse collettive, chiediamo che il PABE preveda a tempi brevi l’installazione di una rete di monitoraggio della torbidità dei principali corsi d’acqua dei bacini marmiferi e la pubblicazione di tali dati sul sito del comune.
7. Rischio alluvionale
7.1 Ravaneti-spugna, per la difesa delle acque e dalle acque
Il piano dedica particolare attenzione ai ravaneti. La Relazione 1.2 Ricerche geomorfologiche applicate ai ravaneti completa e approfondisce la già pregevole Carta geomorfologica dei bacini marmiferi di Carrara (Baroni et al., 2010), individuando due classi di merito dei ravaneti, che trovano tutela nelle NTA (art. 31 e 32):
- ravaneti R1 (senza dissesti, con copertura arborea): sono ammessi solo riqualificazione ambientale e paesaggistica, consolidamento e regimazione idraulica;
- ravaneti R2 (con copertura arbustiva o elevato immagazzinamento idrico): possono essere rimossi solo previa compensazione idraulica che può prevedere anche il riposizionamento in sicurezza in aree limitrofe dei detriti, ad esclusione della frazione fine (corrispondenti dunque a quelli da noi proposti e, con gergo popolare, denominati ravaneti-spugna).
Con tali articoli, in coerenza con l’art. 5, comma 1, lett. d (che si pone l’obiettivo di tutelare il territorio dal rischio idraulico e geomorfologico), il PABE mostra piena consapevolezza delle potenzialità dei ravaneti di ridurre il rischio idraulico, attraverso l’immagazzinamento idrico (storage), il rallentamento dei deflussi e il minor apporto detritico agli alvei sottostanti.
Spiace osservare che, nonostante tale consapevolezza, non sia stata colta l’occasione per sfruttare al massimo le potenzialità che deriverebbero da un risanamento generalizzato dei ravaneti. La loro conversione in ravaneti-spugna (rimozione integrale fino al substrato roccioso, seguita dalla loro ricostruzione con sole scaglie pulite, allontanando marmettola e terre), infatti, permetterebbe di conseguire contestualmente diversi importanti obiettivi:
- riduzione del rischio alluvionale, grazie a:
- riduzione della propensione al dissesto (solchi d’erosione e colate detritiche, favoriti dall’imbibizione dei materiali fini), cui consegue l’interruzione dell’eccessivo apporto solido agli alvei (graduale o catastrofico) che ne riduce la capacità idraulica;
- aumento della frazione di acque meteoriche assorbita e immagazzinata dai ravaneti-spugna (con riduzione della frazione di scorrimento rapido di superficie) e rallentamento dei deflussi (per l’attrito e il percorso più lungo e tortuoso delle acque attraverso gli interstizi tra le scaglie): ne risultano picchi di piena più attenuati e ritardati;
- miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee, grazie alla rimozione di marmettola e terre contenute nel corpo dei ravaneti. Oggi, infatti, questi materiali fini, dilavati dalle acque, in parte riemergono al piede dei ravaneti (intorbidando i corsi d’acqua), mentre la parte restante si infiltra nelle fratture carsiche del substrato roccioso (inquinando l’acquifero e riemergendo nelle sorgenti);
- riduzione delle crisi idriche estive, grazie al maggior rimpinguamento dell’acquifero (con acque pulite!) conseguente al maggior tempo di contatto delle acque col substrato e alla maggior pervietà delle fratture carsiche (in quanto non intasate da marmettola). Non è superfluo osservare che potrebbe rappresentare un’importante misura di adattamento ai mutamenti climatici in corso.
Le attuali NTA, dunque, consentendo l’asportazione dei ravaneti non tutelati (che sono ben il 77%), anziché prevedere la loro conversione in ravaneti-spugna, accettano l’incremento del rischio alluvionale indotto dagli attuali ravaneti. Va riconosciuto che le rimozioni di materiali superiori a 10.000 m3 sono giustamente subordinate a misure che compensino la perdita dell’effetto di immagazzinamento idrico, ma si perderebbe comunque l’occasione di ridurre il rischio (accontentandosi del contributo fornito oggi dai ravaneti).
Si chiede pertanto un’integrazione delle norme che, privilegiando la sicurezza idraulica all’interesse economico dell’asportazione e vendita delle scaglie, preveda la predisposizione di piani di risanamento di tutti i ravaneti non tutelati (ed, eventualmente, di quelli della classe R2), ai quali i titolari di cava dovranno attenersi (anche come misure di compensazione) grazie ad apposite prescrizioni dell’autorizzazione.
Inoltre, considerato che l’elevato rischio alluvionale nel centro città non può essere affrontato senza interventi rilevanti nel bacino montano e vista la grandissima sensibilità della popolazione al problema, riteniamo che il PABE non possa limitarsi a tutelare le capacità di immagazzinamento idrico e di rallentamento dei deflussi esplicate dagli attuali ravaneti, ma debba considerare tra le priorità assolute il loro potenziamento.
Crediamo pertanto che almeno parte dei grandi quantitativi di scaglie prodotte ogni anno non debba essere lasciata nelle disponibilità dei titolari di cava, ma impiegata in un grandioso piano (articolato in piani localizzati) di realizzazione di ravaneti-spugna rendendo così, anno dopo anno, sempre più sicura la città. Chiediamo pertanto che il PABE preveda la redazione di tale piano (o piani), da attuarsi attraverso prescrizioni inserite nell’autorizzazione.
Riteniamo infine che la ricostruzione dei ravaneti ripuliti debba essere anche l’occasione per proporre una nuova immagine dello ‘spirito del luogo’ (genius loci), che comunichi l’idea dell’estrazione del marmo come opera titanica dell’uomo e, al tempo stesso, lo spirito artistico insito in ogni uso del marmo. Si propone pertanto di realizzare i bastioni in scaglie, con la tecnica dei muri a secco, o in blocchi. L’intento è il superamento dell’immagine di un genius loci rozzo e devastatore trasmessa dal degrado che caratterizza i ravaneti attuali (che non migliora certo l’attrattiva turistica).
7.2 Aree di immagazzinamento idrico
L’attenzione al rischio idraulico è testimoniata anche dalle previsioni, particolarmente apprezzabili, dell’art. 30 NTA che tutela –vietandone il riempimento– le Aree di immagazzinamento idrico che, pur formatesi per altri fini (ad esempio cave a pozzo), di fatto contribuiscono a mitigare il rischio alluvionale (accumulando acque durante le piogge). Il PABE, dunque, stabilisce che il progetto di risistemazione finale debba prevedere gli interventi atti a rendere la depressione un’area stabile di immagazzinamento e rilascio controllato delle acque.
Pur condividendola pienamente, facciamo presente che tale misura rinvia il conseguimento dei suoi effetti benefici al termine dell’attività estrattiva e, per le cave dismesse, vi rinuncia del tutto: è pertanto gravemente insufficiente di fronte alle reali necessità e non risponde adeguatamente all’obiettivo già citato di tutelare il territorio dal rischio idraulico (art. 5, comma 1, lett. d).
Nel nostro documento Allarme terre di cava: il rischio alluvionale è aumentato! (26/7/18), infatti, lanciavamo un allarme: sebbene la relazione Seminara sulla sistemazione del bacino del Carrione prevedesse la necessità di realizzare invasi montani per circa 1 milione di m3, nel frattempo le cave stavano colmando invasi esistenti per circa 700.000 m3 (cave a fossa, utilizzate come discarica di inerti, principalmente terre), rischiando di vanificare l’efficacia dei nuovi invasi, ancor prima della loro costruzione.
Chiedevamo pertanto che il PABE prevedesse:
- fin da subito il completo svuotamento delle cave a fossa e a pozzo dai detriti che le hanno colmate;
- una revisione di quelle autorizzazioni già rilasciate che –consentendo il riempimento di cave a fossa e l’abbandono di terre nel bacino montano– incrementano il rischio alluvionale, vanificando così gli interventi di sistemazione già effettuati e quelli previsti.
In merito alle Aree di immagazzinamento idrico individuate nelle Tavole F del Quadro programmatico, si osserva che nel bacino di Colonnata (Tavola F1.9) è stata individuata solo una minuscola vasca di sedimentazione (all’imbocco della via d’arroccamento per le cave di Gioia), mentre non sono state cartografate altre aree ben più grandi e capienti (Fig. 7):
- la ex cava a fossa Trugiano (il cui corridoio d’accesso tra due alte pareti di marmo era particolarmente suggestivo: Fig. 8), da anni utilizzata come discarica e oggi quasi completamente riempita (circa 160.000 m3);
- la cavità della cava dismessa Calagio Bassa, di capacità di ben 370.000 m3 (secondo la nostra stima, molto approssimativa) (Fig. 9);
- la cavità adiacente alla cava storica Scalocchiella (romana, catalogata con la sigla CS22) (Fig. 10);
- la valle del Carrione colmata a suo tempo (per uno spessore di 30-40 m e un volume stimabile in 150.000-200.000 m3) per realizzare due piazzali (Olmo-1 e Olmo-2);
- la depressione della cava attiva Cancelli di Gioia (circa 40.000 m3).
Visto che le aree segnalate nella Fig. 7 sono incomparabilmente più capienti della minuscola vasca di sedimentazione cartografata nella Tavola progettuale F1.9 (circa 300 m3), è impensabile che possa trattarsi di una svista: si deve dunque ritenere che siano state escluse intenzionalmente, in quanto non corrispondenti al dettato dell’art. 30.
Questo, infatti, si limita a vietare il riempimento delle cavità (senza richiederne lo svuotamento) e stabilisce che gli interventi per rendere l’area depressa funzionale all’immagazzinamento idrico siano previsti nel progetto di risistemazione finale della cava (pertanto non prevede nulla per le cave già dismesse). In poche parole, si propone di garantire il mantenimento delle aree di immagazzinamento delle cave attive, attuali e future, ma rinuncia al recupero di quelle formatesi in passato (siano esse colmate o no).
A nostro parere, tuttavia, se alle aree sopra segnalate non è applicabile l’art. 30, significa solo che la formulazione dell’articolo è sbagliata. È infatti impensabile che il PABE, dopo aver mostrato piena consapevolezza del contributo delle aree di immagazzinamento idrico alla riduzione del rischio alluvionale, rinunci a intervenire sugli errori del passato, quasi fossero ‘invarianti’ (valori intangibili da tutelare, anziché elementi di degrado e di aggravamento del rischio idraulico, da rimuovere).
Riteniamo pertanto necessario un approfondimento del Quadro conoscitivo del PABE che ricostruisca gli espedienti giuridico-amministrativi che hanno reso possibile il riempimento delle cavità (stoccaggio temporaneo? risistemazione ambientale? sistemazione della viabilità di cava? altro?), al fine di introdurre norme che vietino il futuro ripetersi di tali operazioni controproducenti.
Si chiede pertanto una radicale modifica dell’art. 30 che comprenda:
- il divieto delle operazioni controproducenti così individuate;
- il pieno recupero funzionale ad aree di immagazzinamento idrico anche delle depressioni colmate in passato e, di conseguenza,
- un’attenta revisione delle Tavole F1.1-F1.9 che individui e cartografi tali aree in tutto il bacino;
- la previsione delle misure operative necessarie a renderne cogente il recupero funzionale (ad es. prescrivendole a cave attive, eventualmente come misure di compensazione).
Si chiede inoltre di procedere, in tutto il bacino, alla ricognizione delle aree recuperabili alla finalità di immagazzinamento idrico (mediante asportazione dei detriti ed eventuale realizzazione di soglie, compresi i piazzali adibiti a deposito, servizi ecc.), a integrazione di quelle già cartografate nelle Tav. F1.1-F1.9. In prima approssimazione, si segnalano le aree presso le cave 64-La Madonna, 40-La Facciata, 78-Tagliata, 89-Strinato B, 95-Canalgrande B, 79-Carbonera B, 75-Ciresuola, 147-Querciola.
8. Prevenire l’uso strumentale della messa in sicurezza
L’art. 34 (autorizzazioni e varianti), al comma 7 stabilisce che «possono essere rilasciate autorizzazioni riguardanti la sola messa in sicurezza della cava finalizzata alla sua dismissione che abbiano un termine comunque non superiore ai due anni».
Considerato che l’articolo si applica a cave da dismettere, quindi a cave attive il cui piano di coltivazione prevede già il progetto di risistemazione ambientale (comprendente necessariamente la messa in sicurezza), non si vede la necessità di questo comma il cui unico effetto è di prorogare di due anni l’autorizzazione.
L’esperienza, inoltre, ha mostrato che il progetto di messa in sicurezza può essere, di fatto, un vero e proprio piano d’escavazione mascherato, com’è recentemente avvenuto per la cava Fossa Combratta che, per mettere in sicurezza una massa instabile di 400 m3, prevedeva un’escavazione di ben 58.000 m3.
Pertanto, per evitare l’uso strumentale della messa in sicurezza, chiediamo l’introduzione di un comma che stabilisca la proprietà comunale dei materiali estratti nel corso di interventi di messa in sicurezza (in quanto non facenti parte del piano d’escavazione autorizzato).
9. Risistemazione ambientale:
mantenere gli elementi spettacolari, eliminare il degrado
L’art. 36 (Allegati tecnici per la valutazione paesaggistica) riguarda, al comma 2, i requisiti del progetto di risistemazione (finale o progressivo, per fasi), più compiutamente trattati nell’art. 45.
Riteniamo che, a differenza delle cave di inerti, la risistemazione ambientale delle cave di marmo non debba tendere a mascherare i segni lasciati dall’attività estrattiva (tecchie, gradoni, piazzali, gallerie, cave a fossa ecc.) mediante riempimenti, rimodellamenti, rivegetazione ma, al contrario, debba mantenerli in quanto elementi che caratterizzano l’identità culturale dei luoghi e rappresentano un’attrattiva turistica.
Pertanto, per evitare interpretazioni del ripristino ambientale che produrrebbero un grave danno paesaggistico, chiediamo che il PABE prescriva il divieto di cancellare i segni identitari del genius loci del paesaggio marmifero (ad eccezione dei detriti di ogni genere, che vanno rimossi), onde evitare che il paesaggio spettacolare delle cave venga mascherato o, addirittura, ridotto a un paesaggio degradato di discariche.
10. Rese in blocchi: ottimi principi, pessima applicazione
Sebbene richiami il principio di ridurre al minimo la produzione di detriti, dichiarato dal PIT-PPR e dal PRC, il PABE è profondamente segnato dalla finalità opposta: salvaguardare le cave che hanno una produzione eccessiva di detriti. Diversi elementi conducono concordemente a questa conclusione.
10.1 Il PABE omette i dati e salva le cave con troppi detriti
A differenza di altre problematiche, per le quali sono state prodotte pregevoli integrazioni al quadro conoscitivo preesistente, per le rese minime in blocchi il PABE non riporta nemmeno una riga del pur ampio quadro conoscitivo di cui già dispone: le quantità annuali di materiali estratti da ciascuna cava nel periodo 2005-2018, registrate alla pesa comunale.
Con l’art. 37 (rese minime in blocchi), infatti, il PABE si limita sbrigativamente alla dichiarazione di principio che «l’attività estrattiva è tesa alla massima valorizzazione della risorsa lapidea…», per lavarsene poi immediatamente le mani con la precisazione «… quale risulterà disciplinata dal Piano regionale cave».
La deliberata omissione del quadro conoscitivo appare finalizzata a evitare di portare alla luce e affrontare la ben nota e scandalosa situazione delle 25 cave che dal 2005 a oggi distruggono la montagna ricavandone oltre il 90% di detriti e una resa in blocchi inferiore al 10%.
Ne è un esempio la Fig. 11 che mostra come le cave dell’alto bacino di Torano siano sostanzialmente utilizzate come cave di scaglie che approvvigionano la multinazionale del carbonato Omya. Lo scandalo è aggravato sul piano simbolico dal fatto che tra queste ricada anche la cava più grande di tutte le Apuane (cava 42-Amministrazione).
Chiediamo pertanto che il quadro conoscitivo venga integrato con la serie storica delle quantità estratte da ciascuna cava, da utilizzare per ricavarne criteri pianificatori per l’individuazione delle aree da destinare all’attività estrattiva e da escludere da essa.
Ribadiamo il criterio, già presentato nel nostro primo contributo Piani attuativi dei bacini estrattivi: una proposta di buonsenso, quindi rivoluzionaria, di rimuovere dalle aree a destinazione estrattiva almeno le cave che producono oltre il 90% di detriti.
Si fa presente che l’adozione di questo criterio non è una nostra richiesta massimalista, ma appare veramente il minimo per rispondere ai criteri fissati dal PRC (art. 26, comma 5): «Nell’individuazione dell’area a destinazione estrattiva, il comune tiene altresì conto: a) di uno sfruttamento razionale del giacimento; b) di valorizzare la risorsa lapidea privilegiando le porzioni di giacimento maggiormente produttive».
Pertanto, come suggerito fin dal primo nostro contributo, il PABE avrebbe dovuto studiare attentamente le rese storiche in blocchi e detriti di tutte le cave –realizzando una carta analoga alla nostra Fig. 11– utilizzandole come base per concentrare l’estrazione sulle cave con maggior resa in blocchi, eliminando quelle con eccessiva produzione di detriti.
In subordine, per le cave con marmo molto fratturato, il PABE potrebbe prescrivere l’abbandono dell’escavazione a cielo aperto e il passaggio a quella in galleria, in modo da raggiungere una resa in blocchi accettabile: ciò consentirebbe di ottenere la stessa quantità di blocchi con una riduzione molto importante delle quantità totali escavate. Il concetto è schematicamente illustrato nella Fig. 12.
È ben vero che il PRC adottato (art. 26, comma 2) non demanda al PABE (bensì al POC-piano operativo comunale) l’individuazione delle aree a destinazione estrattiva, ma il PABE e il POC devono essere coerenti tra loro (e con il PRC). Pertanto, sapendo già che le cave dell’alto bacino di Torano segnalate nella Fig. 11 sono poco produttive (per usare un eufemismo), come si può nel PABE considerarle produttive e assegnare ad esse obiettivi di produzione, anche elevati, se si è consapevoli che il POC, nel rispetto del PRC, dovrà escluderle dalle aree estrattive? La scelta compiuta dal PABE è pertanto grave, poiché implica che il comune abbia già deciso di redigere un POC che viola i dettami del PRC e del PIT-PPR.
10.2 Resa in blocchi: la distruzione della montagna concessa come premio
L’intento di salvaguardare le cave con eccessiva produzione di detriti è testimoniato anche dalla ferma richiesta avanzata dal comune di Carrara alla Regione di eliminare dal Piano regionale cave il requisito di aumentare al 30% (dal precedente 25%) la resa in blocchi necessaria per ottenere l’autorizzazione, sostituendolo, al contrario, con la sua riduzione al 20% (a determinate condizioni).
Tale richiesta è stata accolta e si ritrova nel PRC e nel PABE in questa forma: la resa in blocchi previsionale non può essere inferiore al 25%, ma può essere ridotta fino al 20% «nel caso in cui vengano approvati e realizzati appositi progetti rivolti all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo di filiere connesse al mondo del lapideo», anche se non strettamente legati alle fasi della lavorazione (ad es. attività artistiche, culturali, espositive, turistiche, commerciali).
Pur concordando pienamente sull’opportunità di premiare i progetti citati, riteniamo inammissibile il tipo di premio individuato poiché consiste nella violazione di un principio fondamentale proclamato dal PIT-PPR, dal PRC e dal PABE stesso: valorizzare al massimo la risorsa marmo riducendo al minimo la produzione di detriti.
Sarebbe come se in una scuola (in cui si insegna ed esige il rispetto degli altri), come premio agli alunni con i migliori voti, si concedesse loro la libertà di compiere un’azione riprovevole, contraria al principio del rispetto (ad esempio, picchiare i loro compagni)!
Chiediamo pertanto il ritiro del comma 5 dell’art. 37, in quanto contrastante con la normativa sovraordinata, o, comunque, la sostituzione della premialità prevista con una che non confligga con i principi fondamentali del PIT-PPR (ad es. con una proroga dell’autorizzazione, un aumento delle quantità estraibili, una detassazione ecc.).
10.3 Devastante continuità, a difesa delle cave con troppi detriti
L’art. 37 comma 3 prevede entro tre anni l’esecuzione di uno studio sullo stato di fratturazione dei giacimenti per definire le percentuali minime di resa in blocchi, eventualmente diversificate per ambiti estrattivi. In attesa di tale studio la resa previsionale non può essere inferiore al 25% (comma 4), riducibile al 20% nel caso di progetti volti all’incremento dell’occupazione sopra citati (comma 5).
Condividiamo l’utilità dello studio previsto, ma facciamo osservare che, nell’attesa della sua esecuzione, la serie storica di 14 anni (2005-2018) delle quantità prodotte da ciascuna cava per ogni tipologia di materiale (blocchi, scaglie bianche, scaglia scure, scogliere, terre e tout venant), già disponibile, avrebbe già fornito utilissime indicazioni.
A parziale giustificazione del loro mancato utilizzo, da più parti viene rammentata la scarsa attendibilità di tali dati, attribuita a dichiarazioni non veritiere dei camionisti –all’atto della registrazione alla pesa comunale– sulla cava di provenienza dei materiali estratti.
Sebbene ciò sia possibile, non riteniamo che possa sconvolgere più di tanto il quadro complessivo fornito dalla serie storica dei dati, soprattutto nell’alto bacino di Torano, visto che quasi tutte le cave producono oltre il 90% di detriti (Fig. 11). In ogni caso, tale giustificazione equivale all’ammissione di una persistente colpevolezza dell’amministrazione comunale che, in violazione del PRAER, non ha verificato l’attendibilità dei dati sui quantitativi estratti e non ha adottato alcun provvedimento per far rispettare la resa prescritta dal PRAER.
Il PRAER (parte II, punto 6-Monitoraggio dei comuni), infatti, proprio per verificare il rispetto del requisito autorizzatorio (resa in blocchi del 25%), prescriveva (punto 6.1) che i titolari di cava fornissero ogni anno, entro il 31 gennaio, apposte schede compilate con le quantità estratte nell’anno precedente e che (punto 6.2) i comuni «… verificatane in particolare l’attendibilità dei dati relativi alla produzione» trasmettessero ogni anno alla Regione «copia delle schede informative unitamente ad una relazione sull’andamento delle attività estrattive».
La giustificazione sulla scarsa attendibilità delle rese, pertanto, dovrebbe essere quantomeno accompagnata da misure concrete per impedire che ciò possa ripetersi in futuro, non certo da un allentamento dei controlli (si veda il prossimo paragrafo) e dal tenace rifiuto di rendere pubblici i dati.
Purtroppo, la deprecabile opacità del comune non appartiene al passato, ma perdura tuttora. Infatti:
- dalla prima nostra richiesta (2006) all’ultima (2019) sui quantitativi estratti da ciascuna cava, il comune ci ha fornito i dati cava per cava, ma omettendone il nome, rendendoci così estremamente problematico avanzare contributi e proposte fondate sulla conoscenza puntuale della situazione (si veda, come esempio, la Fig. 11);
- il comune non ha ancora risposto alla nostra richiesta di accesso (avanzata nel 2017 e sollecitata nel 2018 e nel 2019) di avere copia delle schede produttive compilate dai titolari di cava e della relazione comunale sull’andamento delle attività estrattive previste dal citato punto 6 parte II del PRAER.
Questa mancata trasparenza, oltre a ostacolare la partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica, ha obiettivamente consentito la sistematica violazione del PRAER da parte delle cave con eccessiva produzione di detriti (nonché di quelle con eccessiva resa apparente in blocchi, anche del 100%, risultante dall’abbandono abusivo dei detriti al monte).
Questi precedenti, tuttora perduranti, rendono particolarmente preoccupanti le citate opacità del PABE (omissione della serie storica di dati sulle attività estrattive) poiché, unite alla riduzione al 20% della resa minima in blocchi e alla programmata inefficacia dei controlli (trattata nel prossimo paragrafo), rendono palese la volontà del comune di eludere un principio fondamentale del PIT-PPT, quello di limitare quanto più possibile la produzione di inerti, al fine di valorizzare le risorse e limitare gli impatti paesaggistici (PIT-PPR, Norme comuni, All. 5, lett. a).
10.4 Controlli inefficaci: la miglior garanzia per le cave con troppi detriti
Considerata l’esperienza fallimentare del PRAER, la cui resa minima in blocchi (25%) è stata sistematicamente violata da moltissime cave, nonostante i controlli annuali previsti (quantità estratte da ciascuna cava, verificate dal comune e relazione annua alla regione), il sostanziale allentamento dei controlli previsto dal PABE (e dal PRC) è particolarmente grave poiché esprime la ferma volontà di agevolare ulteriormente la prosecuzione indisturbata delle cave che producono percentuali di detriti eccessive, in violazione degli stessi principi dichiarati.
Per quanto riguarda i controlli, infatti, il PABE si limita a verificare ogni cinque anni il raggiungimento delle percentuali di resa produttiva dei materiali da taglio (art. 37, comma 12) e, «qualora rilevi che la resa come indicata nel progetto di coltivazione non sia stata raggiunta, provvederà conformemente a quanto previsto nella normativa e/o negli atti di pianificazione regionale». A questi controlli si aggiunge il monitoraggio quinquennale (art. 47) che, tuttavia, non riguarda le quantità estratte, ma gli effetti ambientali dell’escavazione.
Il PABE, peraltro, non specifica le modalità di accertamento del rispetto della resa in blocchi, certamente non agevolate dall’abolizione dell’obbligo per i titolari di cava di consegnare annualmente la scheda compilata delle quantità estratte (obbligo soppresso anche dal PRC, che chiede il rilievo tridimensionale della cava ma non le quantità di ogni tipo di materiale estratto).
A prescindere dalle modalità di accertamento, nel caso di mancato rispetto della resa in blocchi, il PABE rimanda alla normativa regionale, cioè all’art. 14 del PRC: il comune richiederà alla cava gli accorgimenti per adeguare le produzioni entro l’anno successivo e, nel caso di nuovo mancato raggiungimento, il titolare dovrà presentare un progetto di variante finalizzata al ripristino per una durata non superiore a tre anni.
Il dispositivo previsto per garantire la resa in blocchi prevista è dunque talmente inadeguato che non può che essere intenzionale: anche una cava che violasse clamorosamente le rese fin dall’inizio, infatti, potrebbe contare comunque su 9 anni di attività indisturbata (5 antecedenti al primo controllo + 1 concesso per adeguare le rese + 3 per la variante).
Ad abundantiam, va segnalato che il dispositivo è aggirabile in modo talmente facile da assicurare la prosecuzione della violazione per l’intera durata dell’autorizzazione: basta infatti (al sesto anno, quando il comune richiederà l’adeguamento alla resa prevista) abbandonare al monte una data quantità di detriti per ottenere una resa in blocchi soddisfacente (anche se è solo apparente e fraudolenta). Ciò garantirà altri 5 anni di escavazione, dopo di che basterà ripetere l’espediente dell’abbandono di detriti.
Chiediamo pertanto che il PABE:
- reintroduca l’obbligo per i titolari di cava della dichiarazione annuale delle quantità estratte, com’era previsto dal PRAER;
- preveda la frequenza annuale dei controlli (anziché ogni 5 anni) per verificare l’attendibilità dei dati e la resa in blocchi; nel caso di mancato raggiungimento, conceda un anno per adeguare le produzioni e, nel caso di mancato adeguamento, prescriva la cessazione dell’attività e la risistemazione ambientale nei tempi tecnici strettamente necessari;
- abbandoni ogni opacità scegliendo la via maestra della trasparenza: consenta cioè la partecipazione dei cittadini al controllo delle rese in blocchi, pubblicando annualmente sul sito web del comune il quadro completo dei dati: quantità estratte da ciascuna cava (per ogni tipologia di materiale, distinguendo le quantità derivanti dall’escavazione vera e propria da quelle derivanti da lavori preparatori, accessori, di messa in sicurezza ecc.), resa prescritta, resa raggiunta, eventuali provvedimenti amministrativi adottati.
10.5 Rese ancor meno controllabili? Serve una trasparenza assoluta!
Abbiamo già rilevato come la mancata trasparenza, impedendo il controllo di cittadini e associazioni, abbia favorito il comportamento omissivo del comune e, di conseguenza, la violazione continuata delle rese in blocchi stabilite dal PRAER.
Va aggiunto che l’art. 37 del PABE esclude dal calcolo delle rese in blocchi i detriti provenienti da alcune attività: dall’asportazione dei ravaneti esistenti (comma 6), dai materiali incoerenti già depositati all’interno dei siti estrattivi e di cui è prevista la rimozione (comma 7), dal materiale movimentato per preparare i nuovi fronti di coltivazione, per interventi di messa in sicurezza e per la risistemazione ambientale (comma 11).
È ovvio che ciò, oltre a risultare in una resa in blocchi apparente tanto più elevata quanto maggiori sono le quantità non contabilizzate di detriti estratti, renderà ancor più problematica la verifica del rispetto delle rese in blocchi.
Per ogni cava, infatti, la quantità annua di detriti di ogni tipologia (scaglie bianche, scaglie scure, terre e tout venant, pietrisco) dovrà essere suddivisa secondo la provenienza da 1) escavazione vera e propria, 2) asportazione da ravaneti, 3) materiali già presenti in cava, 4) preparazione nuovi fronti, 5) messa in sicurezza, 6) risistemazione ambientale.
Chi dichiarerà la quantità e la categoria di provenienza di ciascuna tipologia di detriti? Chi (e come) verificherà che i detriti provenienti dall’escavazione vera e propria non saranno attribuiti ad una delle categorie da escludere dal computo, al fine di raggiungere in modo fraudolento il rispetto della resa in blocchi prescritta? Crediamo che le norme del PABE debbano precisare tali modalità di dichiarazione e di verifica, senza le quali non può esservi alcuna garanzia sul rispetto della resa.
In ogni caso, tali possibilità di eludere il rispetto della resa impongono la trasparenza assoluta di tutti i dati, in modo da consentire ai cittadini di esercitare un controllo stringente e permanente. Chiediamo pertanto l’introduzione nel PABE di norme che stabiliscano espressamente:
- la prevalenza dell’interesse pubblico su eventuali interessi alla privacy per le quantità di materiali estratti da ciascuna cava (ben identificabile, non anonima!);
- la pubblicazione annua sul sito web del comune di un tabulato riportante per ogni cava le quantità autorizzate e quelle effettivamente estratte, per ogni categoria di materiale (e sottocategoria di provenienza).
In tal modo si permetterebbe ai cittadini di esercitare il controllo dei dati e di segnalare al comune eventuali anomalie da sottoporre a verifica. Legambiente assicura fin d’ora la propria collaborazione.
11. Quantità d’estrazione sostenibili
11.1 Quantità recepite passivamente dal PRC (errori compresi)
L’art. 39 (Dimensionamento e quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico) recepisce gli Obiettivi di Produzione Sostenibili stabiliti dalla proposta di PRC (Allegato A, Tab. 4): 33.892.338 m3 in 20 anni (per il comprensorio di Carrara), quindi 16.946.169 m3 per la durata del PABE (10 anni).
Nello specifico, il PABE stabilisce per il bacino 15 (Torano, Miseglia, Colonnata) un obiettivo di 16.468.681 m3 (di cui 15.201.782 per le cave esistenti e 1.266.89 per ampliamenti o nuove cave), per il bacino 14 (Pescina-Boccanaglia e Piscinicchi) 474.374 m3 e per il bacino 15 (Combratta) 3.114 m3: insieme assommano ai 16.946.169 m3 consentiti dal PRC. Tale scelta non è giuridicamente contestabile, poiché gli obiettivi stabiliti dal PRC hanno valore prescrittivo (PRC, art. 9 della Disciplina di piano adottata).
Rileviamo soltanto che il PABE ha recepito gli obiettivi di produzione sostenibili stabiliti dal PRC senza verificarne la correttezza. Nella Relazione illustrativa del PABE, infatti, al paragrafo 4.3.2.2, si dice che «Nella proposta di PRC per il comparto del marmo delle Alpi Apuane sono state considerate le produzioni pregresse degli ultimi quattro anni, ed è stato preso in considerazione il rapporto di resa tra blocchi e derivati e si è ipotizzato un tasso di crescita coerente con il modello econometrico e legato alle stime legate alle esportazioni».
In realtà, nel paragrafo Metodologia della Nota metodologica del documento PR14 della proposta di PRC (Scenari sulle quantità di estrazione) si precisa che per i marmi del comprensorio Apuano si è ipotizzato un tasso di crescita uguale a zero ed è stato quindi assunto un andamento costante della produzione per tutto il periodo di riferimento del PRC. Ne deriva che gli obiettivi di produzione sostenibile dovrebbero corrispondere al fabbisogno, cioè alla media dei materiali estratti negli anni dal 2013 al 2016.
Nelle Osservazioni di Legambiente Toscana al piano regionale cave, tuttavia, avevamo già evidenziato (nel par. 3) numerose incongruenze tra gli obiettivi di produzione sostenibile ricavati da tale criterio e quelli effettivamente stabiliti dalla proposta di PRC. Rinviando al nostro documento per i dettagli, ci si limita qui a mostrare tali incongruenze, consistenti in obiettivi di produzione sostenibile sensibilmente superiori ai fabbisogni (Tab. 2).
Fabbisogno (media 2013-2016 x 20 anni) |
Obiettivi produzione sostenibile PRC | Differenza | |
Comprensorio apuo-versiliese | 41.561.650 (1) | 65.196.279 (2) | + 57% |
Comprensorio apuano | 47.696.793 (3) | 65.196.279 (2) | + 37% |
Area apuo-versiliese | 33.429.240 (4) | 65.196.279 (2) | + 95% |
Carrara | 26.563.255 (5) | 33.892.338 (3) | + 28% |
(1) PRC, PR14-Scenari quantità estrazione, Nota metodologica, tabella finale
(2) PRC, Disciplina di piano, All. A, Tab. 4
(3) PRC, Disciplina di piano, All. A, Tab. 1
(4) PRC, QC05C: 1.671.462 m3/anno x 20 anni = 33.429.240 m3
(5) PRC, QC05C: 1.328.163 m3/anno x 20 anni = 26.563.255 m3
Sebbene i motivi di tali discrepanze siano incomprensibili, è evidente che gli obiettivi di produzione sostenibile non sono stati calcolati utilizzando il criterio dichiarato nella Nota metodologica del documento PR14 del PRC (costanza della produzione rispetto al periodo 2013-2016). Si può ipotizzare che i valori risultanti da tale criterio siano stati in seguito aumentati rispondendo a pressioni locali.
Si chiede pertanto di:
- verificare i criteri effettivamente utilizzati dal PRC per ricavare gli obiettivi di produzione sostenibili per Carrara, correggendo gli eventuali errori;
- riportare nel PABE i valori corretti e, nel par. 4.3.2.2 della Relazione illustrativa, i criteri e le modalità di calcolo effettivamente utilizzati.
11.2 Quantità sostenibili cava per cava: incongruenze non verificabili
Nella Relazione illustrativa del PABE (par. 4.3.2.2) si precisa che, «per le cave di Carrara, oltre al metodo dello storico delle produzioni, utilizzato dalla Regione, si è inserito anche un ulteriore metodo che tenga in considerazione le rese in blocchi.
In particolare è stata effettuata una mediazione dei dati ottenuti dall’applicazione di due criteri differenti (articoli 39 e seguenti):
- il primo ricavabile dalla media aritmetica delle produzioni relative agli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2017 compresi) attribuita ad ogni attività estrattiva;
- il secondo derivante dall’applicazione della stima di una resa percentuale minima di blocchi estratti pari al 25% (valore plausibile ed auspicabile per i bacini estrattivi di Carrara)».
La procedura di applicazione di tali criteri è opportunamente spiegata alle pag. 57-58. Tuttavia, confermando il sistematico ostacolo alla trasparenza opposto dall’amministrazione, il PABE omette il quadro conoscitivo della produzione 2014-2017 delle singole cave, rendendo così impossibile verificare la corretta applicazione dei criteri dichiarati e la correttezza dei calcoli effettuati.
Non potendo effettuare tale verifica, dobbiamo limitarci a segnalare che le quantità sostenibili riportate nelle schede delle singole cave (documenti del PABE A1.3) non corrispondono a quelle fissate nell’Allegato A delle NTA (e nelle schede del Quadro valutativo, serie H1). Nella Tab. 3 riportiamo le discrepanze che, complessivamente, ammontano a oltre un milione di m3.
N° cava | Denominazione cava | Quantità sostenibile (m3) PABE: A1.3 Schede singole cave |
Quantità sostenibile (m3) PABE: NTA, Allegato A |
16 | Crestola | 106.219 | 106.219 |
17 | Ruggetta A | 150.731 | 150.731 |
21 | Lorano II | 30.441 | 80.813 |
22 | Lorano I | 684.355 | 631.737 |
25 | Canalbianco A | 92.127 | 88.510 |
26 | Fossa del Lupo | 303.942 | 172.068 |
36 | Rutola A | n.d. | 36.607 |
37 | Fossagrande | 20.782 | 63.120 |
39 | Fossa degli Angeli | 9.807 | 53.911 |
40 | La Facciata | 188.112 | 277.643 |
41 | Collestretto | 93.943 | 95.688 |
42 | Amministrazione | 936.104 | 616.549 |
46 | Polvaccio | 285.672 | 175.537 |
52 | Tecchione | 349.423 | 289.692 |
55 | Torrione | 20.321 | 66.853 |
56 | Battaglino C | 22.372 | 57.111 |
60 | Mandria | n.d. | 43.380 |
61 | Valpulita | 12.418 | 46.816 |
64 | La Madonna | 273.925 | 192.762 |
66 | Poggio Silvestro A | 181.761 | 91.958 |
67 | Bettogli Zona Mossa | 174.661 | 130.364 |
68 | Bettogli B | 87.149 | 207.571 |
70 | Bettogli A | 282.548 | 331.065 |
71 | Fossalunga | 63.008 | 73.193 |
73 | Fiordichiara A | 68.922 | 100.821 |
75 | Ciresuola A | 529.495 | 445.688 |
76 | Fiordichiara B | 127.211 | 180.250 |
78 | Tagliata | 210.060 | 216.956 |
79 | Carbonera B | 611.698 | 747.591 |
84 | Galleria Ravaccione | 15.061 | 43.612 |
85 | Fantiscritti A | 46.217 | 120.776 |
87 | Galleria Fantiscritti | 8.224 | 22.826 |
88 | Verdichiara | 58.005 | 40.552 |
89 | Strinato B | 226.698 | 321.469 |
92 | Fantiscritti B | 162.586 | 193.735 |
94 | Valbona B | 45.000 | 75.809 |
95 | Canalgrande B | 390.534 | 375.580 |
102 | Calocara A | 371.082 | 464.837 |
103 | Calocara B | 45.125 | 117.616 |
105 | Calocara C | 146.453 | 155.190 |
106 | Carpevola B | 22.493 | 43.594 |
109 | Finestra B | 81.659 | 72.553 |
110 | Finestra A | 6.835 | 19.059 |
113 | Vara Bassa | 205.600 | 153.024 |
115 | Vara Alta | 188.848 | 102.727 |
120 | Belgia C | 194.156 | 240.917 |
121 | Novella A | 470.412 | 373.522 |
123 | Belgia Bassa | 14.874 | 14.554 |
127 | Buca del Fagiano | 26.253 | 80.752 |
128 | Seccagna B | n.d. | 72.430 |
131 | Campanella | 32.490 | 66.801 |
132 | Pirinea | 31.160 | 65.844 |
133 | Tacca | 276.666 | 396.871 |
136 | Ortensia | 441.297 | 544.121 |
138 | Ravalunga | 187.900 | 136.856 |
142 | Pizzagallo B | 253 | 4.200 |
147 | Querciola | 482.406 | 530.089 |
148 | Cima Campanili | 355.003 | 429.046 |
150 | Fossaficola A | 294.224 | 338.179 |
152 | Vetticcicaio Alto | 319.399 | 301.717 |
153 | Fossaficola B | 131.677 | 163.019 |
155 | Olmo – Fossacava | 220.248 | 371.620 |
159 | Fosso Cardellino C | 92.182 | 135.518 |
161 | Venedretta C | 79.169 | 72.958 |
162 | Calagio | 20.064 | 67.543 |
167 | Venedretta A | 99.043 | 154.377 |
168 | Cima di Gioia | 158.819 | 153.227 |
171 | Gioia Cancelli | 72.347 | 127.647 |
172 | Gioia Pianello | 734.563 | 552.678 |
173 | Gioia Piastrone | 737.604 | 1.179.029 |
175 | La Piana A | 327.881 | 333.400 |
177 | Artana B | 82.737 | 85.379 |
190 | Fossaficola C | 170.592 | 115.325 |
Totale | 13.961.401 | 15.201.782 |
Nel deprecare la trascuratezza nella presentazione dei dati e, ancor di più, l’omissione dei dati di partenza (che consentirebbero a cittadini e associazioni di verificare la correttezza dei calcoli e delle procedure adottate e di segnalare a ragion veduta gli eventuali errori), chiediamo di completare il quadro conoscitivo con i dati estratti dalle singole cave nel periodo 2014-2017 e, ovviamente, di correggere le discrepanze segnalate.
12. Gestione dei detriti
L’art. 42, premesso che i detriti devono essere riutilizzati in via prioritaria in cicli produttivi esterni, prevede la possibilità di riutilizzarli, nella misura strettamente necessaria, nelle attività di cava (riempimenti, rampe, ripristini). Prevede anche le attività di vagliatura e frantumazione e lo stoccaggio temporaneo dei detriti, con l’adozione di idonei accorgimenti per tutelare le acque superficiali e sotterranee.
Al fine di evitare che ciò venga interpretato come la semplice prosecuzione delle attuali modalità che consentono la diffusione di marmettola e terre sulle superfici di cava (già mostrata nelle Fig. 4 e 5), chiediamo di:
- introdurre nel PABE la prescrizione contenuta nell’art. 24 comma 9 della proposta di PRC, cioè ammettere in cava le strutture in materiale detritico (rampe ecc.) solo se il piano di coltivazione dimostra che è impedito l’inquinamento delle acque di superficie e sotterranee, con specifico riferimento alla marmettola.
- precisare che tali strutture detritiche e tali attività devono essere accompagnate da interventi che assicurino il costante mantenimento di una scrupolosa pulizia su tutte le superfici di cava.
13. Fossa Combratta: davvero il comune ci riprova?
Sulla necessità di chiudere definitivamente la cava Fossa Combratta ci siamo espressi più volte (ad es. Fossa Combratta: rispettare le leggi e prevenire l’uso strumentale della sicurezza) e vorremmo pertanto limitarci a poche parole. Va infatti considerato che:
- il bacino comprende una sola cava, corpo estraneo nel versante occidentale, interamente boscato, del M. Brugiana e totalmente isolata dal bacino di Colonnata (Fig. 13): ciò basta e avanza per escludere la cava dalle aree estrattive;
- la cava è stata oggetto di un vergognoso tentativo (respinto) di strumentalizzare la messa in sicurezza (un piano d’escavazione di 58.000 m3 per metterne in sicurezza soli 400 m3);
- nel 2018 il sindaco e il consiglio comunale si sono pronunciati per negare l’autorizzazione alla cava e per escluderla dalle aree estrattive;
- la redazione del PABE dovrebbe svilupparsi in maniera coerente con quella del POC (al quale è demandata l’individuazione delle aree estrattive).
Ciò considerato, l’adozione di un PABE per Fossa Combratta si configura, da parte dei tecnici estensori, come uno sconfinamento dalle loro competenze: si tratta, infatti, di una chiara scelta politica (peraltro contrastante con la volontà dichiarata del consiglio comunale).
Chiediamo pertanto che l’intero PABE del bacino di Fossa Combratta sia ritirato, anticipando con ciò la decisione del POC di escludere la cava dalle aree estrattive.
14. PABE non conformi alle norme sovraordinate (PIT-PPR)
14.1 Requisiti di conformità
I PABE devono essere conformi alla normativa sovraordinata: PIT-PPR, PRC, L.R. 65/2014. Al fine di assicurare tale conformità, l’art. 114 (Procedimento per l’approvazione dei PABE) della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) stabilisce (comma 2) che il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della conformità del piano attuativo con le previsioni e prescrizioni del PIT. Di seguito si richiamano alcuni dettati normativi ai quali i PABE devono essere conformi.
L’art. 20 del PIT-PPR (Norme per i bacini estrattivi delle Alpi Apuane), comma 1, stabilisce che:
- a): il PABE definisce le quantità sostenibili e le relative localizzazioni (nel rispetto della pianificazione regionale e in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti per ciascun bacino estrattivo delle Alpi Apuane all’interno delle relative Schede di cui all’Allegato 5) e individua le cave e le discariche di cava (ravaneti) destinate a soli interventi di riqualificazione paesaggistica;
- d): l’attività estrattiva … può riguardare materiali per uso industriale solo se derivanti dalla produzione di materiali ornamentali e non può essere autorizzata per la produzione di inerti; tale produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici.
L’art. 25 del PRC (Bacini Estrattivi delle Alpi Apuane – Raccordo con la Disciplina del PIT-PPR), comma 1, stabilisce che le attività estrattive sono disciplinate … dall’Allegato 4 del PIT-PPR (Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive) e dall’Allegato 5 (Schede bacini estrattivi Alpi Apuane).
L’art. 26, comma 5 del PRC stabilisce che «Nell’individuazione dell’area a destinazione estrattiva, il comune tiene altresì conto: a) di uno sfruttamento razionale del giacimento; b) di valorizzare la risorsa lapidea privilegiando le porzioni di giacimento maggiormente produttive».
L’All. 4 del PIT-PPR stabilisce, tra l’altro, che i PABE devono:
- contenere approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle elaborazioni del Piano;
- b) verificare la corretta individuazione degli effetti paesaggistici … determinati dagli interventi proposti in tutte le fasi dell’attività … sulle componenti del paesaggio, …
- c) valutare la corretta individuazione degli effetti cumulativi sul paesaggio …
- d) valutare le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte …
- e) valutare la sostenibilità paesaggistica del progetto delle attività estrattive in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale.
L’All. 5 del PIT-PPR ribadisce, al comma 1, lett. a), che la produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici. Al comma 11 stabilisce che «a seguito dell’approvazione dei Piani attuativi di bacino, la verifica di compatibilità paesaggistica, anche al fine di semplificare l’iter autorizzativo, consisterà nella verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo». Ciò impone agli estensori del PABE una particolare assunzione di responsabilità poiché, se il PABE non contiene una stringente verifica di compatibilità paesaggistica, i progetti delle singole cave non saranno poi tenuti a eseguirla: sarà infatti sufficiente verificare la loro conformità al PABE.
Nella scheda 15 per il bacino estrattivo di Carrara, inoltre, stabilisce tra gli obiettivi di qualità la riqualificazione delle aree interessate da fenomeni di degrado, da discariche di cava (ravaneti) e dalla viabilità di servizio non più utilizzabile.
Da questo quadro di norme sovraordinate, semplificando al massimo, emergono con forza gli obblighi fondamentali del PABE:
- sviluppare approfondimenti paesaggistici, definire lo scenario paesaggistico che si intende raggiungere e, di conseguenza, disciplinare le attività estrattive in maniera coerente al raggiungimento di tale scenario, riqualificando i ravaneti e minimizzando la produzione di detriti e gli impatti, anche individuando le aree estrattive nei giacimenti più produttivi ed escludendo quelli più fratturati;
- motivare adeguatamente la conformità del PABE alle norme sovraordinat
14.2 Gli obiettivi del PIT devono essere soddisfatti, non basta citarli!
Nel rispetto della L.R. 65/2014 (art. 114, comma 2), il PABE riporta la Relazione di conformità (documento A2 del PABE). A nostro parere, tuttavia, il rispetto della L.R. 65 è solo formale, non sostanziale, poiché la relazione non dà motivatamente atto della conformità alle previsioni e prescrizioni del PIT.
Per quanto riguarda i beni paesaggistici formalmente riconosciuti (Art.142. c.1, lett. c), d), e), g) e m) Codice L. 42/2004) la verifica del rispetto delle direttive e delle prescrizioni non è stata effettuata, ma è stata rimandata alle «modalità di valutazione paesaggistica del singolo progetto di coltivazione stabilite dall’art. 35 “Valutazione di compatibilità paesaggistica” delle NTA».
Se ciò può essere accettabile per i beni di natura geomorfologica (crinali, vette, corsi d’acqua ecc.), diviene insufficiente per quelli di natura storico-archeologica, per i quali, come abbiamo evidenziato nel par. 2-Tutela paesaggistica, non è sufficiente la tutela del bene, ma è necessaria anche la riqualificazione paesaggistica del contesto territoriale in cui esso è inserito.
Data l’estensione di tale contesto territoriale, che può comprendere molte cave, la verifica del rispetto delle direttive e delle prescrizioni e, a maggior ragione, la riqualificazione del contesto, non possono essere demandate al progetto di coltivazione di una singola cava.
Riteniamo pertanto che, per i beni storico-archeologici, il PABE possa soddisfare la lettera del PIT, ma certamente non il suo spirito, poiché non si propone di riqualificare l’intero contesto paesaggistico del bene tutelato, garantendogli così una cornice dignitosa.
Per quanto riguarda l’Allegato 5 del PIT-PPR (Norme comuni) e la Scheda d’Ambito n. 2 “Versilia e Costa Apuana”, la Relazione di conformità si limita a riportare gli obiettivi e ad elencare, per ciascuno di essi, le Tavole e le norme del PABE che ad esso si riferiscono, senza motivare adeguatamente se, e in quale misura, le norme siano adeguate al raggiungimento dell’obiettivo o se, addirittura, siano contrastanti con esso.
Per comprendere l’assurdità di tale approccio, invitiamo a compiere una riflessione su un caso concreto già citato, l’alto bacino di Torano.
La nostra Fig. 1 mostra il profondo degrado della matrice territoriale (estesi ravaneti, cave a pozzo colmate, gradonate sepolte), degrado che il PABE non prevede di rimuovere. Come può la relazione di conformità ritenere soddisfatto l’obiettivo di qualità della «riqualificazione delle aree interessate da fenomeni di degrado, da discariche di cava (ravaneti) e dalla viabilità di servizio non più utilizzabile» declinato nella scheda 15 dell’All. 5 del PIT-PPR, limitandosi semplicemente a citare gli elaborati D1.2, D2.1, D2.2, D3.1, D3.2, D4.1, D4.2, E3, E4, le Tavole della serie F1, e i titoli II, III, IV e V delle NTA, senza motivare l’efficacia di tali misure e senza chiedersi se il degrado sarà effettivamente rimosso?
Ancora: nel nostro par. 10 (Rese in blocchi: ottimi principi, pessima applicazione) abbiamo argomentato come, riducendo la resa in blocchi rispetto al PRAER, accettando la localizzazione delle cave in un giacimento molto fratturato (Fig. 11), prevedendo come premialità una minor resa in blocchi e indebolendo i controlli, il PABE dimostri una particolare attenzione a garantire la continuità alle cave con eccessiva produzione di detriti.
Come può, allora, la relazione di conformità ritenere soddisfatti gli obiettivi di «limitare quanto più possibile la produzione di inerti e minimizzare gli impatti paesaggistici», di aver adeguatamente valutato «le motivazioni delle soluzioni progettuali proposte» e la «sostenibilità paesaggistica» (compresi gli effetti cumulativi), di aver «individuato l’area estrattiva tenendo conto di uno sfruttamento razionale del giacimento» e «privilegiato le porzioni di giacimento più produttive» se il PABE ha confermato l’escavazione in un giacimento molto fratturato (in cui tutte le cave producono da 14 anni oltre il 90% di detriti) e se non ha nemmeno preso in considerazione la conversione in galleria di tali cave a cielo aperto (Fig. 12)?
In poche parole, la relazione di conformità non si pone le domande più doverose ed elementari: le misure adottate sono o no adeguate al raggiungimento degli obiettivi da conseguire?
Chiediamo pertanto una profonda riscrittura del PABE che renda ciascuna norma effettivamente conforme a tali obiettivi.
15. Osservazioni minori
15.1 Migliorare la leggibilità della cartografia
Il PABE è accompagnato da una corposo e accurato corredo cartografico, di estrema utilità e praticità come strumento di lavoro per gli uffici comunali che dovranno istruire le pratiche autorizzatorie (soprattutto le Tav. F1.1-F1.9).
Si segnalano tuttavia alcuni limiti che ne rendono poco agevole, e talora difficoltosa, la consultazione, l’individuazione dei singoli siti e la piena comprensione da parte del pubblico (per lo più sprovvisto di software GIS) (Tab. 4).
Le tavole della serie F non sono accompagnate da una relazione descrittiva che, invece, sarebbe molto utile per guidare il lettore a individuare i vari elementi cartografati, portandolo a padroneggiarne la comprensione. A puro titolo di esempio, non è chiaro il significato e la finalità delle aree in disponibilità presso la ex cava Trugiano indicate qui a destra dalle frecce blu (Tav. F1.9). |
|
La legenda delle Tavole F1 non riporta il significato di alcune retinature (probabilmente perché mutuate dalla cartografia di base); vedi esempi a destra. | |
Analoga incompletezza delle legenda è riscontrabile in alcune carte che accompagnano le schede sintetiche delle singole cave (A1.3): si vedano le retinature qui a destra. | |
Per facilitare l’individuazione dei luoghi da parte degli utenti sprovvisti di software GIS, È opportuno che sulle carte idrogeologiche (QC_D4) sia riportata l’ubicazione delle cave, analogamente a quanto fatto per le carte geologiche (QC_D1). |
Si suggerisce l’opportunità di verificare tutto il corredo cartografico del PABE, accertandosi che ogni tavola sia autosufficiente, cioè che la sua legenda contenga tutti i simboli e le retinature in essa utilizzati.
15.2 Altre osservazioni minori
Contraddizione tra Relazione illustrativa e NTA
L’art. 33 comma 4 stabilisce che nell’area Morfotipo Dorsale Carbonatica (DOC) è vietata l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti che possano interferire con i sistemi carsici ipogei. Riteniamo sia da correggere la Relazione illustrativa a pag. 40 poiché, contraddicendo l’art. 33, afferma che nelle aree DOC non sono vietate l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti che possano interferire con i sistemi carsici ipogei.
Norme tecnico-geologiche
Nessuna osservazione: si esprimono, anzi, apprezzamenti per la razionalità, accuratezza e completezza della disciplina dettata.
Si segnala soltanto che, nel par. 3.2 delle Linee guida per le relazioni da allegare alle richieste di parere per interventi in aree a pericolosità idrogeologica elevata e molto elevata, si prescrive l’adeguamento proporzionale dei battenti idrici (Viti, 2000) a quelli dello studio MOBIDIC (Castelli et al., 2014); è opportuno sostituire quest’ultimo con il suo aggiornamento 2018.
Carrara, 16 settembre 2019
Legambiente Carrara
Per saperne di più:
Su piano paesaggistico, piani attuativi bacini estrattivi, piano regionale cave, legge regionale cave, regolamento agri marmiferi:
Come si smantella il Piano Regionale Cave (21/6/2019)
Osservazioni di Legambiente Toscana al Piano Regionale Cave (18/6/2019)
Cave sostenibili? Solo con misure radicali! Osservazioni al rapporto IRTA (20/4/2019)
Allarme legalità: Regione e Comune non autorizzino le cave di detriti Amministrazione e Canalbianco (25/2/2019)
Cave Amministrazione e Canalbianco: perché un fermo solo temporaneo? (7/2/2019)
Piani attuativi bacini estrattivi: quali indicatori di sostenibilità? (25/10/2018)
Il bacino estrattivo di Torano: spunti per una pianificazione integrata (3/5/2018)
Audizione alla commissione marmo: le proposte di Legambiente (20/11/2017)
Cave Bettogli-Calocara: non si rilascino autorizzazioni illegittime (10/2/2017)
Nuovo regolamento degli agri marmiferi: le proposte di Legambiente (28/11/2016)
Le nostre proposte per il Piano Regionale Cave (10/10/2016)
Piani attuativi dei bacini estrattivi: una proposta di buonsenso (quindi rivoluzionaria) (10/8/2016)
Dossier marmettola: l’inquinamento autorizzato (1/6/2016)
Stati Generali delle Alpi Apuane: ATTI dell’incontro nazionale (14/5/2016)
Le nostre osservazioni alla proposta di legge regionale sulle cave (testo integrale, 17/7/2014, 236 KB)
Sull’uso strumentale della messa in sicurezza (cava Fossa Combratta):
Cava Fossa Combratta: vittoria, preoccupazione e speranza (25/1/2019)
Fossa Combratta: rispettare le leggi e prevenire l’uso strumentale della sicurezza (7/12/2018)
Cava Fossa Combratta: il progetto ridimensionato? È solo un’aggravante! (7/12/2018)
La vera favola di cava Combratta (VIDEO: 23/11/2018)
Cava Fossa Combratta: la vera posta in gioco dietro il pretestuoso alibi della sicurezza (15/9/2018)
Cava Fossa Combratta: appello alle Istituzioni interessate (31/8/2018)
Cava Fossa Combratta: non diventi la pietra dello scandalo (7/8/2018)
Fossa Combratta: una cava da dismettere (27/6/2018)
Sulle problematiche tra cave, dissesto idrogeologico ed alluvione:
Come ridurre il rischio alluvionale e salvare i ponti storici (12/4/2019)
Carrione: galleria scolmatrice e invasi di Colonnata. Osservazioni al progetto (23/2/2019)
Allarme terre di cava: il rischio alluvionale è aumentato! (26/7/2018)
Rischio alluvionale: affrontiamolo con i ravaneti-spugna (14/9/2017)
Incontro Legambiente-sindaco su cave e rischio alluvionale (18/7/2017)
Masterplan del Carrione: interventi nel bacino montano. Pregi e criticità (5/11/2016)
Carrione: rivedere i calcoli, intervenire sui ravaneti, ripristinare gli alvei soffocati da strade (31/03/2016)
Fermare la fabbrica del rischio alluvionale. Salvare i ponti intervenendo su ravaneti e strade in alveo (16/03/2016)
Come fermare la fabbrica del rischio alluvionale (7/11/2015)
Come opera la fabbrica del rischio alluvionale (la bonifica dei ravaneti) (24/10/2015)
Carrione: le proposte di Legambiente per il piano di gestione del rischio alluvioni (7/7/2015)
Carrara: le alluvioni procurate. Come difenderci (VIDEO, 15/12/2014)
Terre nei ravaneti: rischio di frana e alluvione (VIDEO TG1 22/11/2011) durata: 1’ 23”
Aspettando la prossima alluvione: gli interessi privati anteposti alla sicurezza (26/3/2007)
In attesa della prossima alluvione: porre ordine alle cave (15/3/2007)
Fenomeni di instabilità sui ravaneti (Conferenza su alluvione: Relazione Giuseppe Bruschi, 11/10/2003: PDF, 1,1 MB)
Carrione, sicurezza e riqualificazione: un binomio inscindibile (Conferenza su alluvione: Relazione di Giuseppe Sansoni, 17/3/2006: PDF, 3,2 MB)
Come le cave inquinano le sorgenti. Ecco le prove. Come evitarlo (Conferenza, relazione di Giuseppe Sansoni, 17/3/2006: PDF, 3,2 MB)
Alluvione Carrara: analisi e proposte agli enti (11/10/2003)
Sulle problematiche tra cave e inquinamento delle sorgenti e dei corsi d’acqua:
Cavatori Canalgrande: il video della fierezza è un’autodenuncia (4/2/2019)
Più controlli alle cave: inutili se manca la volontà politica (10/11/2018)
Marmettola: dalle cave alle sorgenti (VIDEO 9 min. 24/7/2016)
Dossier marmettola: l’inquinamento autorizzato (1/6/2016)
La Regione protegga le sorgenti dalle cave di marmo (27/3/2014)
Cosa (non) si fa per la protezione delle sorgenti? (16/1/2010)
Nubifragio: sorgenti torbide per lo smaltimento abusivo delle terre (11/7/2009)
Gestire le cave rispettando l’ambiente e i cittadini: le proposte di Legambiente (11/1/2007)
A difesa delle sorgenti: occorre trasparenza e porre ordine alle cave (21/3/2006)
Come le cave inquinano le sorgenti (conferenza, illustrata) (17/3/2006)
Inquinamento delle sorgenti. Mancano i filtri? No, manca la prevenzione! (4/12/2005)
Impatto ambientale dell’industria lapidea apuana (1991)
Impatto della marmettola sui corsi d’acqua apuani (volume 1983)