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Scippo dei beni estimati: la Regione inserisca subito le cave nella categoria delle miniere

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Scorcio di cave a Ravaccione (bacino di Torano).

 La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della legge regionale sulle cave, limitatamente, cioè, al punto in cui la Legge Regionale considera i beni estimati appartenenti al patrimonio indisponibile del comune (art. 32). La sentenza riconosce che i beni estimati sono il frutto di usurpazione da parte di privati, ma  conferisce un peso determinante e definitivo alla considerazione che il comune non li ha mai inclusi nel proprio patrimonio indisponibile e che non si possono ignorare due secoli di storia e di “diritto vivente”.

Di fatto, sebbene i beni demaniali siano imprescrittibili e inusucapibili, la Corte ha stabilito il principio che nel nostro paese il furto di beni pubblici è legittimo, purché sia reiterato e perpetrato nel tempo con il favore di “plurisecolari inefficienze dell’amministrazione”: una vera rivoluzione nei valori fondanti di una Repubblica democratica!

Dunque: i beni estimati –nati con l’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 come sanatoria di occupazioni abusive alle quali veniva riconosciuto il solo diritto d’uso e non la proprietà– avendo continuato nel tempo a moltiplicarsi e ad estendersi con ulteriori occupazioni abusive, vanno addirittura premiati riconoscendoli come proprietà privata.

In altre parole: la sentenza riconosce che in un paese di ladri il furto è legittimo se reiterato e non sanzionato. Ringraziamo il governo per aver palesato con chiarezza, attraverso  questo ricorso, i nuovi valori a fondamento della ‘modernizzazione’ del paese.

Ma, a questo punto, cosa possiamo fare per arginare l’imbarbarimento della società?

Già nel luglio 2014, nelle nostre osservazioni preliminari alla Legge Regionale sulle cave, invitavamo la Regione a disporre il passaggio dei giacimenti marmiferi dalla categoria ‘cave’ alla categoria  ‘miniere’, così come ha fatto la Calabria con la L.R. 40/2009 che ha inserito, nell’art. 1, la frase «I materiali di miniera e di cava» … «presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse» e, nell’art. 2, la semplice dichiarazione: «Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali: marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili».

La Regione Toscana, pur non accogliendo allora la nostra osservazione, dichiarò la piena volontà di mantenere i beni estimati nel patrimonio indisponibile comunale e optò per la formula adottata nell’art. 32 (proprio quella oggi bocciata dalla Corte Costituzionale).

Chiediamo pertanto alla Regione di tener fede agli intenti dichiarati inserendo (in base ai poteri conferitigli dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) i giacimenti marmiferi nella categoria delle miniere che, in quanto di interesse strategico, sono di proprietà pubblica. A tal fine, basta una legge di un solo articolo, rinviando ad un intervento successivo la riscrittura della disciplina delle attività estrattive.

Ci preme sottolineare l’assoluta necessità che il passaggio dei giacimenti marmiferi a miniere sia sancito immediatamente, prima del referendum costituzionale del 4 dicembre. In caso di vittoria del SÌ, infatti, l’accentramento nello Stato dei poteri delle Regioni unitamente alla ‘clausola di supremazia’ (in base alla quale lo stato può scavalcare i poteri delle Regioni con una semplice dichiarazione che la materia è di ‘interesse nazionale’), toglierebbero alla Regione anche quest’ultima possibilità di intervento.

Al Comune, infine, come misura di riduzione del danno, chiediamo di porre fine agli ingiustificabili indugi fin qui registrati e di procedere velocemente alla ricognizione della effettiva estensione dei beni estimati, riportandoli alle dimensioni originarie. I beni estimati si sono infatti triplicati negli ultimi decenni con il consenso di notai più o meno compiacenti.

Se il Comune intende proseguire nella sua incapacità a tutelare il bene comune, sia allora la Regione ad entrare nel merito della reale entità degli originari beni estimati dell’editto settecentesco e a rimediare alle usurpazioni che il comune di Carrara ha tollerato e continua a tollerare.

Carrara, 25 ottobre 2016
Legambiente Carrara

 



Per saperne di più:

Su cave e beni estimati:

 La sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso del governo contro la L.R. n. 35/2015 sulle cave (80 KB)

Beni estimati: l’udienza alla Corte Costituzionale (VIDEO 20/9/2016)

 Corte Costituzionale, ricorso Stato contro Legge regionale 35/2015 sulle cave (beni estimati): la difesa della Regione (20/9/2016, 21 MB)

Videointervista al prof. Paolo Maddalena: i beni estimati e le cave apuane sono proprietà collettiva (15/9/2016)

Respingere l’usurpazione dei beni estimati: lettera aperta al giudice (22/6/2016)

I beni estimati sono pubblici (purché la Regione lo voglia davvero)  (21/3/2016)

Gli Atti dell’incontro di presentazione della proposta di nuovo Regolamento degli agri marmiferi (15/2/2013)

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