Firenze, lì 29 settembre 2014
REGIONE TOSCANA
Alberto Monaci
Sua sede
Oggetto: osservazioni relative ai contenuti e agli elaborati della Deliberazione del Consiglio Regionale N. 58 del 2 luglio 2014, inerente il PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Toscana
Vista
Detta deliberazione N. 58 del 2.07.2014 del CR della Regione Toscana, relativa all’adozione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale
Visto
L’avvio delle consultazioni, ai sensi dell’Art. 25 della LR 10.2010 e l’avviso per la ricezione di osservazioni, ai sensi del già citato Art. 17 della LR 1.2005, entrambi pubblicati nella II Parte del BURT N. 28 del 16 luglio 2014
Considerato
Che la scrivente associazione ritiene di dirimente importanza politica la rapida approvazione del Piano Paesaggistico in Consiglio Regionale, in quanto strumento di qualificante operatività per tutti i livelli istituzionali co-responsabili della pianificazione del/nel territorio regionale
Considerato ancora
Che la scrivente associazione, assieme peraltro a vasti settori del mondo accademico e ambientalista, ha contribuito attivamente e in tutte le occasioni concertative utili, alla promozione di una conoscenza diffusa dello strumento di pianificazione in oggetto; e che, sulla scorta del percorso partecipativo all’uopo istruito dal Garante della Comunicazione per il Governo del Territorio della Regione Toscana, Legambiente ha potuto registrare presso le proprie articolazioni locali e, più in generale, sui tanti comprensori toscani, sentimenti diffusi di consenso per il progetto di Piano curato dalla Giunta e, alla fine, da essa approvato a voti unanimi, con “Proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale” N. 1 del 17 gennaio 2014 (d’ora in avanti PDCR n.1 del 17.1.14)
Considerato altresì
Che la stessa Giunta, su indicazione proattiva della VI Commissione Consiliare (Territorio & Ambiente), che aveva sul Piano curato un approfondito lavoro istruttorio, ha ritenuto di dover recepire queste osservazioni afferenti al Quadro Conoscitivo e alla Disciplina di Piano, in ordine ai rapporti tra attività estrattive e tutela del paesaggio; e che quindi, con Delibera di Giunta N. 485 del 10 giugno 2014, si è pervenuti alla modifica della suddetta PDCR 1.2014 (col cosiddetto “Documento Unico di Emendamenti”) avente forti ripercussioni nello specifico sulle schede di cui all’art.4 di detta Disciplina (per gli Ambiti N.1 Lunigiana, N.2 Versilia e Costa apuana, N.3 Garfagnana e N.19 Amiata)
Considerato infine
Che dette modifiche, a nostro avviso peggiorative, di un Piano che, invece, quanto ad approccio e ad impianto appare, nella sua generalità, fortemente condivisibile, sono state assunte e confermate sostanzialmente in sede di adozione in Consiglio Regionale ( il 2 luglio u.s., con la suddetta DCR N.58 )
Tutto ciò visto e considerato e
facendo riferimento nella fattispecie alla Disciplina di Piano,
si osserva quanto segue
Un approccio riduttivo, volto al contenimento di ulteriori danni
1. Il Piano si pone l’obiettivo generale dell’equilibrio dei sistemi idro/geomorfologici, da perseguirsi mediante «la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive e degli interventi di ripristino, escludendo, laddove necessario, l’apertura di nuove attività estrattive e l’ampliamento di quelle esistenti» (art. 6, comma 2).
Il Capo IX (Compatibilità ambientale delle attività estrattive, art. 19 e 20) regolamenta le nuove attività estrattive e le varianti di carattere sostanziale, richiedendo la valutazione paesaggistica, subordinandole ad un piano attuativo che definisca localizzazioni e quantità sostenibili (legate a lavorazioni di qualità in filiera corta) e vietando lo scarico dei detriti nei ravaneti.
Inoltre, gli obiettivi specifici degli ambiti 1) Lunigiana, 2) Versilia e Costa apuana, 3) Garfagnana prevedono, tra l’altro, direttive volte a: salvaguardare crinali e vette; limitare l’estrazione ai lapidei ornamentali privilegiando la filiera locale; tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee; riqualificare i siti estrattivi abbandonati; migliorare la compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive.
Sebbene siano tutte norme pienamente condivisibili, è evidente che – limitando la propria efficacia alle nuove attività estrattive – il Piano assume un approccio di “contenimento dei nuovi danni”, accettando come intoccabile lo status quo (sono fatti salvi i diritti acquisiti delle cave in essere: art. 19, comma 6) e come ormai irrimediabili gli elementi di degrado attuali; accetta dunque un ulteriore deterioramento paesaggistico (pur proponendosi di contenerlo) e rinuncia in partenza a misure efficaci di recupero della qualità ambientale e paesaggistica.
Riteniamo, dunque, necessario modificare gli articoli 19 e 20 della Disciplina di Piano, affinché la compatibilità paesaggistica non sia limitata alle nuove attività estrattive, ma sia assicurata anche dalle cave attuali entro un termine ragionevole (ad es. di 5 anni).
Ridurre le cave, favorire le filiere locali, aggredire “la rendita”
2. Di questi limiti la Regione è certamente consapevole, visto che l’art. 7 (comma 4) della precedente stesura (PDCR n.1 del 17 gennaio 2014), per recuperare dal degrado e riqualificare le aree di maggior pregio, prevedeva la riduzione progressiva delle cave localizzate nelle aree contigue intercluse nel Parco Regionale delle Alpi Apuane (di seguito “Parco”); questa previsione, da attuarsi mediante un Progetto integrato di sviluppo, è stata ritirata a seguito delle clamorose pressioni degli industriali del marmo.
Questa scelta, peraltro, contraddice in modo stridente gli stessi principi fondamentali esposti nel Documento di Piano che –individuando nella capacità di esportare beni e servizi di intrinseco ed elevato valore (perseguita con crescente intensità e dinamismo competitivo) un elemento centrale della crescita qualitativa– si pone l’opzione strategica del progressivo superamento dei fenomeni di rendita connessi all’utilizzo del patrimonio territoriale e –sottolineando la necessità di «superare il predominio del presente nelle scelte concernenti le risorse territoriali»– critica la “concorrenza sleale” della rendita che va «a detrimento degli impieghi del capitale nella produzione di valore aggiunto, determinandone una più bassa dinamica, una più precaria produttività del lavoro e una carente qualificazione complessiva».
Non v’è dubbio, infatti, che le pressioni esercitate dagli imprenditori del comparto lapido rappresentino plasticamente “la rendita”, a forte scapito del dinamismo industriale, dello sviluppo, nella filiera locale, di nuove professionalità (anche creative), nuove tecnologie e nuovi impieghi del marmo e, dunque, del valore aggiunto e della stessa occupazione (della quale gli imprenditori –principali responsabili della sua caduta– hanno avuto l’impudenza di fingersi strenui difensori).
Basti ricordare che oggi la maggior parte dei blocchi è venduta direttamente in cava ed esportata, pregiudicando così la filiera corta di lavorazione. Questa “esuberanza” della rendita è anche frutto dell’ignavia dell’amministrazione pubblica: basti pensare alle modifiche peggiorative introdotte nel regolamento degli agri marmiferi carraresi, alla persistenza dei “beni estimati”, che finora non hanno pagato alcun canone perché considerati alla stregua di proprietà private, per non parlare all’interminabile durata delle autorizzazioni, che ha condotto i titolari di cava a considerarsi titolari di un diritto a tempo indeterminato, fino alla tolleranza verso palesi violazioni di legge (ad es. scarico abusivo su ravaneti e scarpate delle vie d’arroccamento di oltre mezzo milione di tonnellate annue di terre), etc.
Ritirando il comma 4 dell’art. 7, dunque, la Regione ha ceduto alla “rendita”, accettando una duplice rinuncia: allo sviluppo occupazionale nella filiera locale (di fatto perseguito solo per le nuove cave) e al recupero ambientale e paesaggistico di situazioni insostenibili determinate dalle cave attuali.
Ritenendo tale scelta inaccettabile e in palese contrasto con le finalità dichiarate del Piano chiediamo non solo la reintroduzione del comma 4 dell’art. 7 (ex PDCR 1.2014, riduzione graduale delle cave nel Parco), ma la sua estensione a tutto il territorio (comprese perciò le cave al di fuori del Parco).
Inoltre, in ordine al possibile combinato disposto con la parallela revisione della LR 78/1998 (Norme in materia di cave) e limitandoci ad osservare qui il dichiarato Obiettivo 1 del Piano (Salvaguardia delle Apuane) afferente ai primi tre Ambiti Paesaggistici (1,2,3)
Chiediamo:
- l’introduzione di una Direttiva specifica volta a favorire l’occupazione nel comparto lapideo, anche con obblighi di lavorare il marmo in loco, e riducendo contestualmente le cave, a partire da quelle più impattanti;
- una piena e reciproca coerenza tra il Piano Paesaggistico e la nuova Legge in materia di cave, promuovendo una tempestiva applicazione delle misure più qualificanti di questa Pdl (es. gara pubblica), e senza le interminabili proroghe da essa previste;
- l’introduzione di una Direttiva specifica volta a favorire la piena concorrenza e l’innovazione nel settore, anche tramite il rilascio di concessioni di escavazione di breve durata.
Tutela della risorsa idrica e, soprattutto, di quella sotterranea
3. Direttive comuni ai tre ambiti apuani del Piano (1,2,3) afferiscono senz’altro alla tutela delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, –anche attraverso il monitoraggio delle attività estrattive– e il miglioramento della compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica delle attività estrattive.
Questi obiettivi, peraltro, essendo elementi centrali degli studi d’impatto ambientale (SIA) finalizzati all’ottenimento delle autorizzazioni alle attività estrattive, dovrebbero essere già conseguiti da tempo. Purtroppo, invece, l’esperienza dimostra che, nella maggioranza dei casi, le misure volte al loro conseguimento contenute nei piani d’escavazione approvati sono drammaticamente insufficienti.
Ciò testimonia una limitata consapevolezza o considerazione –nei professionisti che predispongono i SIA, negli enti pubblici che rilasciano le autorizzazioni e, ancor più, negli addetti all’escavazione– dell’insieme delle cause che possono arrecare danno alle risorse idriche, e soprattutto a quelle sotterranee.
Pertanto, pur condividendo appieno le direttive del Piano sopra citate, temiamo che la loro genericità (dovuta certamente all’esigenza di sintesi), unita agli attuali criteri adottati nelle pratiche autorizzative, conduca di fatto a vanificare tali direttive, poiché gli enti coinvolti nel rilascio di pareri e autorizzazioni ritengono di soddisfarle già pienamente.
In particolare, mentre vi è pacifico consenso sulla necessità di evitare l’inquinamento delle acque sotterranee da oli e carburanti di cava, i rischi del loro inquinamento da materiali fini (marmettola e terre di cava) sono ad oggi largamente sottovalutati. Ciò dà ragione del fatto che situazioni predisponenti all’inquinamento dell’acquifero tramite dilavamento meteorico e infiltrazione nelle fratture del marmo e trasporto nei sistemi carsici, siano considerate del tutto normali (probabilmente perché rinvenibili in quasi tutte le cave) e non suscitino apprensione né la richiesta di provvedimenti correttivi.
Ne sono esempi le superfici di cava abitualmente invase da fanghi, i cumuli di terre lasciati esposti al dilavamento meteorico, le ingenti quantità di terre e marmettola impiegate nella realizzazione delle vie d’arroccamento o addirittura scaricate nelle scarpate.
In conclusione, qui proponiamo il seguente intervento migliorativo sul testo:
Stesura attuale | Stesura proposta |
1.2 – limitare l’attività estrattiva alla sola coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo ornamentale, privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica | 1.2 – limitare l’attività estrattiva alla sola coltivazione di cave per l’estrazione di materiale lapideo ornamentale, privilegiando la filiera produttiva locale e migliorandone la compatibilità ambientale, idrogeologica e paesaggistica con adeguati accorgimenti (es. pulizia assoluta delle superfici di cava, stoccaggio delle terre in container a tenuta) |
1.3 – tutelare, anche attraverso il monitoraggio delle attività estrattive, il reticolo idrografico, gli acquiferi strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e sotterranee | 1.3 – tutelare, anche attraverso il monitoraggio delle attività estrattive e adeguati accorgimenti (es. rimuovere i ravaneti non storici, rivegetare le scarpate delle vie d’arroccamento), il reticolo idrografico, gli acquiferi strategici e il patrimonio carsico ipogeo ed epigeo al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato valore naturalistico e le risorse idriche superficiali e sotterranee |
L’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti.
Il Presidente di Legambiente Toscana
Fausto Ferruzza
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Sulla nuova legge regionale sulle cave:
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