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Fossa Maestra, una lunga storia di abusi edilizi, omissioni pubbliche e interessi privati: esposto alla Procura

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Nota di redazione: dopo anni di vane richieste in tal senso, il 22/3/2011 (giorno seguente alla presentazione di questo esposto, reso subito pubblico) la Commissione urbanistica –riunita per discutere le osservazioni alla variante del Piano strutturale– accoglie l’osservazione di Legambiente e ripristina la destinazione dell’area della Fossa Maestra a zona umida, come “invariante strutturale”. È un altro importante risultato ma, al tempo stesso, testimonia come l’Amministrazione, pur consapevole delle numerose illegittimità, abbia lasciato correre, fermandosi in extremis solo davanti alla concreta possibilità di finire in gattabuia.

 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa
Piazza De Gasperi, 1 -54100 Massa
 
Procura presso la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la Toscana in Firenze
Via Mazzini, 80 -50123 Firenze

 

PREMESSA

  • 15 febbraio 1992: il Comune di Carrara rilascia alla Società Marina Mare Srl., con sede in Carrara, concessione edilizia n. 45/92 per la realizzazione di un complesso turistico immobiliare, denominato Residence Paradiso, comprendente tre corpi di fabbrica a due piani fuori terra ed un piano seminterrato più un corpo di fabbrica ad un piano fuori terra per complessivi 65 miniappartamenti, ristorante, sala riunioni e locali accessori, in località Fossa Maestra – Marina di Carrara; contestualmente la Società dava inizio ai lavori.
  • aprile 1993: Legambiente Carrara e Verdi presentano esposto alla magistratura, presso la Procura della Repubblica di Massa, in quanto, rilevato l’inizio di opere edili su un’area naturale in prossimità del mare, venuti a conoscenza di un progetto di complesso turistico interessante questa area tramite una pubblicità apparsa sul Corriere della Sera nella quale si promuoveva la vendita di appartamenti sul mare in Marina di Carrara località Paradiso, eccepivano che tale complesso si poneva in contrasto con le previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Comunale Generale, che destinavano l’intera zona a “attrezzature balneari collettive”.
  • 21 luglio 1995: il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Massa definisce lo stato di abuso edilizio della costruzione (della quale risultavano già completate le strutture portanti di un corpo di fabbrica) ed emette sentenza di condanna nei confronti dei responsabili dell’abuso edilizio «per aver realizzato un albergo in contrasto con quanto previsto dal P.R.G.C. e per aver realizzato l’edificio in difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata dal Comune».
  • 20 luglio 1996: lo stato di abuso edilizio viene confermato dalla sentenza n. 7310/1996 della Cassazione Penale, la quale rimarca l’illegittimità della concessione edilizia rilasciata, in quanto in contrasto con le previsioni del piano regolatore comunale vigente [Allegato n. 1].
  • 1998: Il Comune di Carrara approva il nuovo Piano Strutturale (Piano Regolatore Generale), il quale destina l’area interessata dall’ex Residence a zona di valore paesaggistico ed ambientale da sottoporre a conservazione, non ammettendo alcun intervento di trasformazione edilizia ma prevedendo il recupero paesaggistico ambientale ad area umida, ossia ad area verde caratterizzata da ambienti naturali umidi di tipo costiero.
  • 6 luglio 1999: blitz di Goletta Verde, nell’ambito della campagna nazionale di Legambiente per la legalità e per la difesa delle coste italiane, con il quale si lancia un messaggio di sensibilizzazione per la demolizione dello “scheletro” del Residence (già incluso nell’elenco di Legambiente dei dieci “ecomostri” d’Italia); nello stesso periodo il Circolo di Carrara di Legambiente presenta a tutti gli enti competenti un progetto di bonifica e recupero dell’area con la proposta di creazione di una ampia zona a verde pubblico caratterizzata da un’area naturale umida di tipo costiero.
  • 2000: un progetto di AMIA, ARPAT e Comune di Carrara fa propria, ampliandola, la proposta progettuale di Legambiente, che comprende così all’interno della definizione di area umida, un ecofiltro del tipo a fitodepurazione per migliorare la qualità delle acque della Fossa Maestra, la ricostituzione di dune sul litorale e un’area verde pubblica fruibile dotata di sentieri escursionistici e didattici.
  • 2000: il Comune di Carrara approva il Piano particolareggiato dell’Arenile, il quale ribadisce la destinazione ad area di valore paesaggistico ed ambientale prevista dal Piano Strutturale e recepisce il progetto di costituzione di un’area verde umida costiera.
  • 9 febbraio 2002: anche a seguito di varie pressioni di Legambiente con diverse prese di posizione sulla stampa locale, il sindaco Lucio Segnanini, al termine del proprio mandato, fa emanare un’ordinanza del Dirigente del Settore assetto del territorio di demolizione delle opere realizzate (n. 39 prot. 5539), notificata agli interessati in data 21.02.2002 [Allegato n. 2].
  • 22 aprile 2002: la soc. Marina Mare srl., sempre proprietaria dell’area su cui insiste lo “scheletro” dell’ex residence, presenta appello al TAR con richiesta di sospensiva dell’ordinanza di demolizione.
  • 18 maggio 2002: la soc. Marina Mare, pur mantenendo il ricorso al Tribunale amministrativo, ritira la richiesta di sospensiva dell’ordinanza di demolizione.
  • 4 agosto 2003: in un incontro con l’allora sindaco Giulio Conti, avendo appreso che era stato presentato, seppure in maniera informale, un progetto che prevedeva di riprendere i lavori per ultimare il residence, la ns. associazione informa il sindaco della contrarietà di gran parte della popolazione a tale progetto e soprattutto del contrasto di progetti di tal genere con le vigenti destinazioni urbanistiche e con l’ordinanza di demolizione in essere.
  • 17 settembre 2003: il sindaco Giulio Conti, in un clima politico segnato da una conferenza  stampa dell’On. Ermete Realacci (ex presidente nazionale di Legambiente) tenuta nel territorio di Carrara ed in concomitanza con le polemiche sul condono edilizio del Governo Berlusconi, emette una nuova ordinanza (prot. 36207) di demolizione delle opere “parzialmente realizzate” [Allegato n. 3], nella quale si richiama la precedente ordinanza emessa e si rafforza la motivazione che la concessione edilizia rilasciata è decaduta, e pertanto invalidata, in quanto le opere non sono state completate nella loro interezza secondo il progetto approvato (e non già in quanto opere in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti al momento della realizzazione ed ancor più al momento dell’emissione dell’ordinanza).
  • 12 novembre 2003: (notizia ricavata da articolo di stampa del quotidiano Il Tirreno del 18.12.2003) la Società Marina Mare ricorre al TAR contro la seconda ordinanza.
  • 19/20 novembre 2003: il Comune procede con propria iniziativa alla demolizione forzosa delle strutture realizzate.
  • Dal 1998, anno dell’approvazione del nuovo Piano Strutturale che definiva l’area in oggetto “invariante strutturale”, ed a seguire in particolare nel periodo dal 2002 ad oggi, come possono testimoniare le visure catastali storiche dei lotti dell’area interessata, si è continuato ad assistere ad una acquisizione da parte di alcuni privati dei terreni che dovrebbero essere destinati ad area verde umida, non spiegabili, a giudizio della scrivente associazione, se non con finalità edilizie speculative estranee agli interessi della collettività ed alle destinazioni urbanistiche lecite.
  • Nello specifico, parte dei terreni in oggetto risultano acquisiti dal Bagno Lunezia di Tosi Liviana (moglie del sig. Giorgieri Pietro, all’epoca dell’acquisto esponente politico socialista e attualmente consigliere comunale e Presidente della Commissione urbanistica del  Comune di Carrara) [Allegato n. 4].
  • La Variante al Piano Strutturale del Comune di Carrara, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 11 dicembre 2009 e attualmente in fase di Osservazioni,  toglie l’area umida della Fossa Maestra dalle invarianti strutturali per inserirla nella Utoe 2 Arenile dove risulterebbe una possibilità di strutturazione per attrezzature turistiche definite di “basso impatto ambientale”.

 

ESPOSTO

  • Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) e dell’articolo 132 della Legge Regione Toscana 1/2005 (Norme per il governo del territorio), così si dispone:il comune, accertata l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento (ossia l’ordinanza di demolizione) l’area che eventualmente verrà acquisita in caso di inottemperanza”; “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisisti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, l’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”; “l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, previa notifica all’interessato, costituisce titolo all’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”; “l’opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell’abuso”.
  • Nelle ordinanze emesse dal Comune di Carrara si ravvisa quantomeno una omissione di atti d’ufficio ed un danno al pubblico interesse in merito ai disposti sopra richiamati, in quanto in nessuno dei due provvedimenti si riporta l’area che dovrà essere acquisita in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (inottemperanza che di fatto poi si è verificata); né l’Amministrazione comunale ha provveduto, ai sensi di legge, alla acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, acquisizione che, sempre ai sensi dei disposti di legge richiamati, diventa premessa procedurale indispensabile per la demolizione dell’abuso.
  • Inoltre entrambe le ordinanze emesse ribadiscono la decaduta validità delle concessioni edilizie rilasciate solo ed esclusivamente per l’incompletezza delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, dunque attribuendo causa all’inerzia del soggetto titolare della concessione, e non anche perché in contrasto con le normative urbanistiche vigenti come evidenziato dai fatti e come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione, tralasciando così una ben più grave motivazione di abusivismo edilizio.
  • La scrivente associazione, con il presente esposto, chiede che, oltre all’accertamento di eventuali responsabilità, siano anzitutto tutelati gli interessi della collettività e le finalità pubbliche della destinazione urbanistica; che l’area sia tutelata per le riconosciute valenze paesaggistiche ed ambientali; che sulla stessa sia realizzata l’area verde umida pubblicamente fruibile prevista dal piano regolatore approvato e che, pertanto, sia dato seguito all’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’area già interessata dall’abuso edilizio (secondo le modalità di legge).
  • Si chiede, inoltre, di accertare se siano ravvisabili illeciti o ipotesi di reato nel fatto che il consigliere Pietro Giorgieri abbia votato, nella seduta dell’11 dicembre 2009, [Allegato n. 5] l’adozione della Variante al Piano strutturale grazie alla quale terreni di  proprietà della moglie Tosi Liviana, acquisiti quando erano indicati nel vigente Piano Strutturale come “invariante strutturale”, sono entrati a far parte dell’Utoe “Arenile” con possibilità di presunte attrezzature turistiche.
  • Si chiede, infine, se sia lecito che il Giorgieri, nella sua qualità di Presidente della Commissione urbanistica, prenda visione, discuta e approvi o respinga le Osservazioni che sono state presentate, anche dalla scrivente Associazione, in merito all’area denominata “area umida della Fossa Maestra”, di cui è parzialmente proprietaria la moglie.

Carrara, 21 marzo 2011

Legambiente Carrara
Mariapaola Antonioli

 

In allegato:

All. n. 1    sentenza n. 7310/1996 della Cassazione Penale
All. n. 2    ordinanza del Dirigente del Settore assetto del territorio (n. 39 prot. 5539)
All. n. 3    ordinanza del Dirigente del Settore assetto del territorio (prot. 36207)
All. n. 4    visure camerali
All. n. 5    Deliberazione del Consiglio Comunale n.113 dell’ 11 dicembre 2009  “Adozione di Variante Generale al Piano Strutturale”

 



Per saperne di più:

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