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Il garante regionale: «il regolamento del Comune di Carrara è legittimo, ma senza partecipazione non c’è buon governo del territorio»

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Nota di redazione: i sottotitoli sono stati aggiunti dalla redazione


 

Gentilissima Dott.ssa  Maria Paola Antonioli
c/o Legambiente Carrara
 
unitamente ai rappresentanti delle associazioni:
 
Gentilissimo Dr. Mario Venutelli
Italia Nostra – Sez. Apuo-Lunense
 
Gentilissima Sig.ra Carla Gianfranchi
Vice presidente di “Amare Marina”
 
Comitati dei cittadini di Carrara
 
e per conoscenza
Gentilissimo Signor Angelo Zubbani
Sindaco del Comune di Carrara
 
Gentilissimo Dottor Enrico Rossi
Presidente della Regione Toscana
Palazzo Sagrati Strozzi, Piazza del Duomo. Firenze
 
Gentilissima Prof.ssa Anna Marson
Assessore Urbanistica e Territorio, via di Novoli 26 – 50127 Firenze

 

Firenze, lì 23.08.2010

 

Oggetto: Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione, approvato il 27 luglio 2010 dal Consiglio comunale di Carrara. Richiesta di “intervento”.

 

Gentilissima Dottoressa Antonioli

rispondo a Lei e contestualmente ai rappresentanti delle Associazioni firmatarie della “richiesta di intervento” inviatami in data 17 agosto e, per conoscenza, trasmetto questa mia risposta al Sindaco del Comune di Carrara, al Presidente della Regione Toscana e all’Assessore all’Urbanistica e al Territorio della stessa Regione.

 

Il Comune è libero di decidere; il potere del garante regionale è solo di moral suasion

Come Lei sa bene, il garante regionale non dispone di alcun potere di controllo e tanto meno di “intervento” nei confronti delle modalità e delle attività con le quali i garanti locali vengono investiti delle proprie competenze ai sensi della legge regionale 1/2005, né rispetto alle forme e ai modi in cui detti garanti interpretano il loro ruolo: ciò, per la semplice ragione che, ai sensi dello stesso Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, vigono un principio e un vincolo di non interferenza regionale nelle modalità con cui i Comuni esercitano la propria capacità di “auto-organizzazione” ai fini dei compiti ad essi assegnati, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme specifiche della legislazione nazionale in materia di governo locale.

Al garante regionale compete solo un ruolo, rispetto alle diverse realtà locali, di promozione e di moral suasion a tutela degli intenti e dello spirito con cui, prima la stessa legge regionale 1/2005, poi la legge 69/2007, hanno sancito i valori e le pratiche della partecipazione civica come criteri e modalità ordinari del pubblico amministrare in Toscana.

 

Il regolamento di Carrara è legittimo, anche se non ha accolto parte del regolamento regionale

Ciò premesso, vengo al quesito che Lei, a nome delle diverse Associazioni richiamate tra i destinatari della presente, sottopone alla mia attenzione: …se e quanto il regolamento di Carrara sia coerente al regolamento regionale.

Il Comune di Carrara ha adottato un regolamento per l’attività del Garante locale per la comunicazione (delibera del Consiglio comunale n. 52 del 26 luglio 2010) che appare ispirarsi, infatti, all’omologo regolamento regionale (decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 39/R).

Una simile “ispirazione” non
era ne è normativamente dovuta.
Il Comune di Carrara avrebbe ben potuto provvedere alla redazione di un proprio regolamento in chiave, per così dire, di massima e autonomica originalità: pur nel rispetto dei fini per i quali, ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge regionale 1/2005, vanno istituiti e posti in essere la figura e il ruolo operativo del garante comunale nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti locali della pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Il Consiglio comunale di Carrara ha ritenuto opportuna, invece, una simile diretta ispirazione al modello regionale. In questo suo libero e legittimo interpretare quello stesso modello alla propria scala, ha scelto (art. 4 della delibera del Consiglio comunale n. 52 del 26 luglio 2010) di “semplificarlo” non adottando parte delle previsioni di cui all’art. 6, comma 2 del regolamento regionale n. 39/R. Ed evitando, per ciò, di legittimare ex ante quel possibile “contraddittorio” tra il ruolo del garante e quello del responsabile del procedimento che il regolamento regionale, invece, prefigura.

 

La scelta del Comune di Carrara rivela una criticità che la Regione è chiamata a chiarire

Di qui a dire che ciò diminuisca quella “sostanziale autonomia” (perché normativamente il garante previsto dal legislatore toscano non è configurato come organo né autonomo né terzo) del garante locale, il passo è lungo. Di certo, tuttavia, quelle funzioni di “verifica” ex ante che il regolamento regionale attribuisce al garante vogliono proprio servire a consentirgli un’azione di promozione interna alla stessa Amministrazione, non meramente notarile né di mero passacarte rispetto alle forme e all’efficacia dell’azione informativa e partecipativa che l’Amministrazione è tenuta a promuovere e sostenere.

Nella scelta dell’Amministrazione di Carrara, sia ben chiaro, non c’è nulla di illegittimo. Se mai, essa evidenzia una delle criticità a fronte delle quali il legislatore toscano è chiamato a fare chiarezza: almeno alla luce del rodaggio che l’istituto del garante – sia regionale che locale – (molto innovativo e specificamente toscano) ha sin qui potuto compiere.

 

Promuovere la partecipazione o temerla?

Se è vero che le sollecitazioni e gli effetti della partecipazione vengono riconosciuti dalla legge 1 e dalla legge 69 come fattori di qualità e di efficacia dell’agire amministrativo e delle sue capacità progettuali, decisionali e operative, occorre definire, almeno in linea di principio, se il garante locale è – rispetto ai processi partecipativi e non alle attività informative – un fattore di “prudenza” ovvero di “promozione”. Nel regolamento di Carrara le due esigenze (prudenza e promozione) appaiono strettamente intrecciate. Per taluni questo apparirà un pregio, per altri un difetto.

 

Senza partecipazione è arduo realizzare il buon governo del territorio

In ogni caso, nulla vieta che la volontà politico-amministrativa del Comune possa leggere e dunque poi porre in pratica il disposto dell’art. 4 del regolamento comunale in una chiave comunque congruente alle finalità sia della legislazione sia della regolamentazione regionale. Così come è altrettanto plausibile che anche un regolamento che fosse la “copia conforme” del regolamento regionale potrebbe poi non accompagnarsi affatto a una coerente interpretazione operativa bensì ad una lettura di fatto restrittiva delle stesse disposizioni regionali.

In altre parole, i processi partecipativi e le pratiche di informazione, comunicazione e gestione amministrativa che li debbono sorreggere, facendosene permeare, presuppongono comunque un postulato incomprimibile che non può essere affidato soltanto ad una (pur necessaria) formulazione regolamentare. Vale a dire, una reale condivisione culturale in sede politico-istituzionale e tecnico-amministrativa del “perché”, senza partecipazione, è assai arduo realizzare “buon governo” del territorio.

Se quel “perché” è davvero compreso e condiviso, e non si limita a riflettere solo uno scettico adeguamento ad un adempimento procedurale, il “come” darvi corso esprimerà pratiche partecipative – mai “perfette” – ma sempre ben difendibili sul piano della coerenza e dell’efficacia.

 

Per il governo del territorio occorre la massima collaborazione tra Comune e cittadini

Infine, e tutto ciò premesso, non posso che ribadire la sommessa opinione che materie di tanta delicatezza culturale e ambientale e paesaggistica quali quelle che sostanziano il governo del territorio dovrebbero vedere la massima e più fruttuosa collaborazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini organizzati e non: …quanto meno in una Regione che ha riconosciuto nel proprio ordinamento la necessità di «…promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo (…) in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi» (art. 1, comma 3, lettera a, legge regionale 69/2007).

Una “filosofia” istituzionale, mi preme rimarcarlo anche in questa occasione, che qualifica questa Regione, non in nome di un qualche irenico buonismo amministrativo, ma “solo” per ridurre o prevenire i margini di errore che sempre accompagnano qualunque politica pubblica anche con le migliori intenzioni, e consentire, se del caso, di meglio valutare intenti e progetti in campo. Dotandoli, quanto meno, di argomenti adeguati e non solo di adempimenti formali. Sia la soddisfazione del bisogno di decidere sia il legame fiduciario tra cittadinanza, politica e istituzioni risiedono, infatti, nella reale  e organizzata possibilità del pieno dispiegarsi di un libero e informato “pubblico argomentare”.

Con viva cordialità.
prof. Massimo Morisi

 



Per saperne di più:

Sulla partecipazione alle scelte sul futuro della città:

Le associazioni scrivono al garante della Toscana «il Comune di Carrara svuota la legge sulla partecipazione» (17/8/2010)

Il Comune stravolge il regolamento regionale sul garante della comunicazione! Intervento in consiglio comunale (26/7/2010)

Dal processo partecipativo sul water front: una lezione di democrazia (19/7/2010)

Il percorso partecipativo sul water front promosso da AmareMarina: quale futuro per il fronte mare? (30/6/2010)

Legambiente e Coldiretti chiedono un processo partecipativo per la variante al Piano Strutturale (19/1/2010)

Variante al piano strutturale: violata la legge sulla partecipazione. Appello al Difensore Civico regionale (26/10/2009)

ZTL: un’occasione di partecipazione sprecata (21/3/2009)

 


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